Salta al contenuto
Studio Legale Lione

Blockchain e tokenizzazione

Blockchain e diritto: cos'è davvero, quali norme la regolano e quali applicazioni giuridiche esistono oggi

Blockchain e cripto-attività non sono sinonimi. Per orientarsi occorre distinguere la tecnologia DLT, i diritti rappresentati e le discipline applicabili: dal DLT Pilot Regime a MiCA, eIDAS, Data Act e normativa italiana.

Di Federico Lione12 min di letturablockchain-tokenizzazione
Sala dello Studio Legale Lione a Milano, dove vengono analizzati i profili giuridici dei progetti basati su registri distribuiti

Negli ultimi anni la parola blockchain è stata associata soprattutto a Bitcoin, criptovalute e token. Dal punto di vista giuridico, tuttavia, identificare blockchain e cripto-attività è fuorviante.

La blockchain è, prima di tutto, una tecnologia: una delle possibili applicazioni delle tecnologie basate su registri distribuiti, normalmente indicate con l'acronimo DLT, Distributed Ledger Technology. Ed è proprio la nozione di DLT, più ampia e tecnologicamente neutrale, a essere progressivamente entrata nel diritto dell'Unione europea.

Per comprendere il fenomeno occorre separare tre piani:

  • la tecnologia, cioè il registro distribuito e i suoi meccanismi di funzionamento;
  • gli effetti giuridici che l'ordinamento riconosce a determinate registrazioni o infrastrutture;
  • i beni, i diritti o i rapporti che attraverso quella tecnologia possono essere rappresentati, trasferiti o eseguiti.

La distinzione è essenziale: non tutto ciò che utilizza una blockchain è una cripto-attività e l'impiego di un registro distribuito non modifica automaticamente la natura giuridica del diritto sottostante. Un esempio rende l'idea meglio di qualsiasi definizione. Un codice può eseguire il trasferimento di un token anche quando, sul piano giuridico, il consenso di una parte sia viziato: l'esecuzione tecnica può essere perfetta, mentre l'atto o il rapporto sottostante può essere annullabile. È da questa distanza tra ciò che il codice esegue e ciò che l'ordinamento riconosce che conviene partire.

Che cosa sono DLT e blockchain

In termini semplificati, una blockchain è un registro informatico nel quale le informazioni relative alle operazioni vengono registrate secondo una determinata sequenza e condivise tra più partecipanti alla rete. La caratteristica fondamentale non è l'esistenza di un database digitale: nella DLT il registro è condiviso e sincronizzato fra una pluralità di nodi, secondo regole prestabilite che consentono di raggiungere un consenso sulla validazione delle operazioni.

L'articolo 2, punti 1) e 2), del Regolamento (UE) 2022/858 definisce la tecnologia a registro distribuito come la tecnologia che consente il funzionamento e l'utilizzo di registri distribuiti, e il registro distribuito come un archivio di informazioni che conserva registrazioni di operazioni, condiviso e sincronizzato tra un insieme di nodi della rete mediante un meccanismo di consenso. Un'impostazione analoga, con definizioni allineate ma non del tutto coincidenti, si ritrova all'articolo 3, paragrafo 1, punti 1) e 2), del Regolamento (UE) 2023/1114 – MiCA.

È interessante osservare anche ciò che queste definizioni non richiedono: non è necessario che il registro sia pubblico, né che utilizzi una specifica blockchain, né è imposto un determinato algoritmo di consenso. La disciplina europea tende quindi a essere tecnologicamente neutrale.

Blockchain e DLT non sono peraltro perfetti sinonimi: la blockchain è una particolare architettura di registro distribuito, mentre la categoria della DLT utilizzata dal legislatore è più ampia.

La stessa tecnologia, regole diverse

Sul piano europeo la medesima infrastruttura può ricadere in discipline profondamente differenti a seconda di ciò che viene rappresentato o negoziato. Due regolamenti lo mostrano con particolare chiarezza.

Il DLT Pilot Regime: la DLT entra nei mercati finanziari

Il Regolamento (UE) 2022/858, applicabile dal 23 marzo 2023, istituisce un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate su tecnologia DLT. Non sostituisce l'intera disciplina dei mercati finanziari: consente, a determinate condizioni, specifiche esenzioni rispetto ad alcune disposizioni di MiFID II, MiFIR e CSDR a favore di tre tipologie di infrastrutture — DLT MTF, DLT SS e DLT TSS — soggette ad autorizzazione e a limiti specifici.

Il passaggio giuridicamente più significativo si trova all'articolo 18, che modifica l'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE – MiFID II, precisando che nella nozione di strumenti finanziari rientrano anche quelli emessi mediante tecnologia a registro distribuito.

È un passaggio fondamentale perché conferma, sul piano del diritto positivo, un principio destinato ad attraversare l'intero quadro normativo: la tecnologia utilizzata per rappresentare un diritto non ne determina, da sola, la qualificazione giuridica. Un'obbligazione tokenizzata non diventa automaticamente una cripto-attività soggetta a MiCA per il solo fatto di essere registrata mediante DLT; se presenta le caratteristiche di uno strumento finanziario, occorre applicare la disciplina propria degli strumenti finanziari. È dunque la natura sostanziale dell'asset o del diritto a orientarne la qualificazione.

Il regime resta, allo stato, un regime pilota. Nel giugno 2025 ESMA ha pubblicato la relazione prevista dall'articolo 14, proponendo modifiche finalizzate a renderlo permanente e più flessibile. Si tratta di una raccomandazione dell'autorità europea, non di una modifica normativa già prodotta: il piano delle proposte di evoluzione va tenuto distinto dal diritto vigente.

MiCA: blockchain non significa necessariamente cripto

Il Regolamento (UE) 2023/1114 – MiCA costituisce il quadro europeo di riferimento per determinate cripto-attività e per i relativi prestatori di servizi. È pienamente applicabile dal 30 dicembre 2024, mentre le disposizioni relative ai token collegati ad attività e ai token di moneta elettronica si applicano dal 30 giugno 2024.

L'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), definisce la cripto-attività come una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferita e memorizzata elettronicamente mediante DLT o tecnologia analoga. La DLT è la tecnologia; la cripto-attività è ciò che attraverso quella tecnologia viene rappresentato. Lo stesso considerando 2 presenta le cripto-attività come una delle principali applicazioni della DLT, non come l'unica.

Una DLT può infatti essere utilizzata per registrare informazioni, gestire processi documentali, rappresentare strumenti finanziari, supportare sistemi di tracciabilità, eseguire istruzioni mediante software o creare e trasferire cripto-attività. Solo alcune di queste fattispecie rientrano nel perimetro MiCA.

L'articolo 2, paragrafo 4, esclude espressamente dal regolamento le cripto-attività che si qualificano, tra l'altro, come strumenti finanziari, depositi — compresi i depositi strutturati —, fondi, salvo il caso dei token di moneta elettronica, e posizioni inerenti a cartolarizzazioni. L'articolo 2, paragrafo 3, esclude inoltre le cripto-attività uniche e non fungibili con altre cripto-attività.

Anche qui conta la sostanza, non l'etichetta: il considerando 11 chiarisce che attribuire a un token un identificativo univoco non è sufficiente a renderlo non fungibile e che l'emissione in serie o in collezione costituisce un elemento rilevante nella valutazione. Un asset non è quindi sottratto a MiCA solo perché commercialmente definito «NFT».

All'interno del proprio perimetro, MiCA distingue poi tra token collegati ad attività, token di moneta elettronica e altre cripto-attività, assoggettandoli a discipline differenti. Il metodo resta quello già emerso nel DLT Pilot Regime: prima si qualifica giuridicamente l'asset, poi si individua la normativa applicabile.

Registrazioni e prova: eIDAS e i registri elettronici

Un'evoluzione meno conosciuta, ma altrettanto rilevante, deriva dal Regolamento (UE) 2024/1183, che ha modificato il Regolamento (UE) n. 910/2014 – eIDAS nell'ambito del nuovo quadro europeo dell'identità digitale.

Viene introdotta espressamente la nozione di registro elettronico, definito come una sequenza di registrazioni elettroniche che garantisce l'integrità delle registrazioni e l'accuratezza del loro ordinamento cronologico. La definizione è tecnologicamente neutrale: non richiede l'utilizzo di una blockchain o di una DLT. Il legislatore distingue poi tra registro elettronico e registro elettronico qualificato, quest'ultimo fornito da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti dell'articolo 45l.

L'aspetto giuridicamente più significativo è contenuto nell'articolo 45k: un registro elettronico non può essere privato di effetti giuridici o dell'ammissibilità come prova in giudizio per il solo fatto di essere in forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti di un registro elettronico qualificato. Per i dati contenuti in un registro elettronico qualificato opera invece una specifica presunzione relativa al loro ordinamento cronologico sequenziale, univoco e accurato e alla loro integrità.

La presunzione non deriva dunque dal semplice impiego di una blockchain. Perché si applichi il regime qualificato occorre rispettare i requisiti dell'articolo 45l: il registro deve essere creato e gestito da uno o più prestatori di servizi fiduciari qualificati, consentire di stabilire l'origine delle registrazioni, garantirne l'ordinamento cronologico e rendere immediatamente rilevabili eventuali successive modifiche. Il quadro tecnico è oggi completato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2531 della Commissione, del 16 dicembre 2025, che individua norme di riferimento e specifiche applicabili ai registri elettronici qualificati ed è attualmente in vigore.

Esiste quindi, nel diritto europeo, un quadro operativo per attribuire a determinati registri elettronici un livello qualificato di affidabilità giuridica. Ma blockchain, registro elettronico e registro elettronico qualificato restano concetti distinti.

Vi è poi un secondo limite. La tecnologia può contribuire a provare che un dato è stato inserito nel registro secondo una certa sequenza e che non è stato successivamente alterato; non garantisce, da sola, che l'informazione registrata fosse vera al momento dell'inserimento. L'integrità del dato e la veridicità del fatto rappresentato sono due questioni giuridicamente diverse.

La disciplina italiana

L'Italia era intervenuta sulla materia già nel 2019. L'articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha introdotto le definizioni di tecnologie basate su registri distribuiti e di smart contract. La definizione italiana di DLT fa riferimento, tra gli altri elementi, a un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente e architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche.

La norma contiene anche due previsioni particolarmente ambiziose. Da un lato, stabilisce che gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti mediante un processo rispondente ai requisiti che avrebbero dovuto essere stabiliti da AgID. Dall'altro, il comma 3 dispone che la memorizzazione di un documento informatico attraverso tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica prevista dall'articolo 41 eIDAS, demandando al comma 4 ad AgID l'individuazione degli standard tecnici necessari.

Qui occorre evitare conclusioni eccessive: le linee guida e gli standard tecnici specificamente previsti dall'articolo 8-ter non risultano adottati nella forma contemplata dalla disposizione. La mancata attuazione ha impedito che le equiparazioni previste dalla norma acquisissero il livello di certezza e piena operatività tecnica immaginato dal legislatore. Restano invece pienamente rilevanti le definizioni legislative ivi contenute.

Un passaggio operativo più incisivo è arrivato con il decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 10 maggio 2023, n. 52, che ha introdotto un quadro per l'emissione e la circolazione in forma digitale di determinati strumenti finanziari. Il decreto definisce gli «strumenti finanziari digitali» come gli strumenti ricompresi nel proprio ambito ed emessi su un registro per la circolazione digitale, e contempla la figura del responsabile del registro, con il relativo elenco tenuto dalla Consob. Anche nel diritto italiano, quindi, la digitalizzazione del supporto non trasforma automaticamente lo strumento finanziario in una cripto-attività MiCA.

Sul versante delle cripto-attività, il decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129 ha adeguato l'ordinamento nazionale al Regolamento MiCA, individuando tra l'altro le competenze di Consob e Banca d'Italia e introducendo la disciplina nazionale necessaria all'applicazione del regolamento europeo.

Al di fuori del settore finanziario, l'articolo 47 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 ha previsto misure per favorire l'impiego delle tecnologie basate su registri distribuiti nella tracciabilità delle filiere, demandando al Ministero delle imprese e del made in Italy l'istituzione di un catalogo nazionale delle soluzioni tecnologiche conformi. Il Catalogo nazionale è stato istituito con decreto ministeriale del 12 novembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2025, e riguarda sia il censimento delle soluzioni conformi alle previsioni del decreto-legge n. 135/2018, sia i nodi infrastrutturali rispondenti ai requisiti dell'European Blockchain Services Infrastructure.

Smart contract: programma, codice e contratto

La DLT consente di associare alla registrazione dei dati anche l'esecuzione automatica di determinate istruzioni. È qui che entra in gioco lo smart contract, definito dall'articolo 8-ter come un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti da esse predefiniti.

Anche il diritto europeo ha iniziato a disciplinare gli smart contract, ma entro un ambito molto più circoscritto di quanto talvolta venga rappresentato. L'articolo 36 del Regolamento (UE) 2023/2854 – Data Act, applicabile dal 12 settembre 2025, stabilisce requisiti essenziali per gli smart contract utilizzati nell'esecuzione di accordi, o di parti di accordi, finalizzati alla messa a disposizione di dati: robustezza e controllo degli accessi, possibilità di arrestare o interrompere in sicurezza l'esecuzione, archiviazione dei dati transazionali, della logica e del codice in caso di cessazione o disattivazione. Gli obblighi gravano sul fornitore dell'applicazione che utilizza smart contract o, in sua assenza, sul soggetto la cui attività commerciale o professionale consiste nel predisporli per conto di terzi nel contesto previsto dalla norma.

Non esiste, dunque, una disciplina europea generale degli smart contract. E questo conduce alla distinzione più importante: uno smart contract non è necessariamente un contratto in senso civilistico. Può essere strumento di esecuzione automatica di un contratto concluso altrove; può incorporarne alcune clausole; può contribuire alla formazione della volontà negoziale; oppure può costituire soltanto una componente tecnica di un rapporto giuridico più ampio. Contratto, codice ed esecuzione automatica sono concetti che possono sovrapporsi, ma non coincidono.

Le applicazioni giuridicamente rilevanti oggi

Alla luce del quadro vigente, le aree di impiego oggi giuridicamente rilevanti si lasciano ricondurre a pochi profili, ciascuno con la propria disciplina.

La registrazione e l'integrità dei dati trovano riferimento negli articoli 45k e 45l eIDAS e nel Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2531. La tracciabilità delle filiere è governata, in Italia, dall'articolo 47 della legge n. 206/2023 e dal decreto ministeriale 12 novembre 2024. Le cripto-attività rientrano nel perimetro MiCA, completato in Italia dal decreto legislativo n. 129/2024. Gli strumenti finanziari digitali restano strumenti finanziari, secondo il Regolamento (UE) 2022/858 e il decreto-legge n. 25/2023. Gli smart contract sono disciplinati in via generale, quanto alla definizione, dall'articolo 8-ter e, per il solo perimetro degli accordi di condivisione dati, dal Data Act. I registri elettronici qualificati, infine, appartengono al mondo dei servizi fiduciari e non coincidono con la blockchain, pur potendo utilizzare tecnologie di registro distribuito.

Sul piano operativo ne discendono poche conseguenze, ma decisive. La qualificazione giuridica dell'asset o del diritto precede sempre la scelta dell'infrastruttura. L'etichetta commerciale attribuita al progetto non determina il regime applicabile. E il valore probatorio di una registrazione dipende dai requisiti soddisfatti dal registro, non dall'impiego della tecnologia in sé.

La tecnologia non sostituisce il diritto

La blockchain viene spesso descritta come una tecnologia capace di eliminare la necessità della fiducia, degli intermediari o persino del diritto. Dal punto di vista giuridico è una conclusione difficilmente sostenibile: il fatto che una transazione possa essere tecnicamente eseguita non significa che essa sia valida.

Un codice può eseguire il trasferimento di un token anche quando il consenso di una parte sia viziato. Può dare esecuzione a una prestazione prevista da una clausola invalida. Può reagire a un'informazione fornita da un oracle che non corrisponde alla realtà. Può produrre conseguenze tecnicamente difficili da invertire mentre l'ordinamento riconosce rimedi quali l'annullamento, la risoluzione, la restituzione o il risarcimento del danno.

La DLT non elimina il diritto: modifica l'infrastruttura attraverso la quale dati, diritti, attività e obbligazioni possono essere rappresentati, trasferiti o eseguiti. Ed è nella relazione fra codice e ordinamento che si concentra una delle evoluzioni più interessanti del diritto contemporaneo.

La domanda successiva è quindi inevitabile: quando uno smart contract è davvero un contratto? Alla distinzione tra contratto, codice ed esecuzione automatica sarà dedicato il secondo articolo di questa serie.

Fonti normative e istituzionali

In questa materia è facile confondere regolamenti europei, normative nazionali, orientamenti delle autorità e documenti programmatici. L'articolo 288 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri, mentre la direttiva vincola quanto al risultato lasciando agli Stati la scelta di forme e mezzi; raccomandazioni e pareri non hanno carattere vincolante. Una relazione ESMA, una comunicazione della Commissione o una proposta legislativa non hanno perciò lo stesso valore della norma vigente.

Diritto dell'Unione europea

Diritto italiano

Atti delle autorità

  • ESMA, relazione del 25 giugno 2025 sul funzionamento e la revisione del DLT Pilot Regime, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2022/858: si tratta di una raccomandazione dell'autorità, non di norma vigente.

Newsletter

Ricevi i prossimi approfondimenti.

Iscriviti per ricevere via email le analisi dello Studio quando escono. Puoi disiscriverti in qualsiasi momento.

Contatto

Parliamo della tua questione

Ogni situazione richiede una lettura approfondita. Scrivici o richiedi un primo incontro riservato.