Salta al contenuto
Studio Legale Lione

Contenzioso civile

Cessazione della materia del contendere: presupposti, effetti e spese

La cessazione della materia del contendere ricorre quando un fatto sopravvenuto elimina integralmente il contrasto portato davanti al giudice. Non coincide con la rinuncia agli atti e lascia aperto il tema delle spese, normalmente regolato secondo la soccombenza virtuale.

Di Federico Lione8 min di letturacontenzioso-civile-commerciale
Fascicolo chiuso tra due serie di documenti, simbolo della cessazione della materia del contendere

Nel corso di una causa può accadere che il conflitto venga superato prima della decisione: il debitore esegue integralmente la prestazione, le parti raggiungono un accordo, il provvedimento contestato viene ritirato oppure un altro evento elimina l'utilità concreta della pronuncia. In questi casi il giudizio può concludersi con una dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

L'espressione - spesso abbreviata, nel linguaggio corrente, in “cessata materia del contendere” - non descrive una decisione sul merito della pretesa. Indica, invece, che dopo l'avvio del processo è venuto meno l'oggetto sul quale il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi. La distinzione è rilevante anche sul piano operativo, perché occorre verificare se il contrasto sia stato davvero eliminato in ogni sua componente e stabilire chi debba sostenere le spese di lite.

Che cos'è la cessazione della materia del contendere

La cessazione della materia del contendere è un istituto elaborato dalla giurisprudenza e non disciplinato in modo organico dal codice di procedura civile. Si collega all'interesse ad agire previsto dall'articolo 100 c.p.c.: il processo può proseguire solo se la decisione è ancora idonea a procurare alla parte un risultato utile e giuridicamente apprezzabile.

L'interesse deve esistere non soltanto quando la domanda viene proposta, ma anche al momento della decisione. Se un fatto successivo elimina definitivamente il conflitto e rende inutile una pronuncia sul merito, il giudice prende atto della nuova situazione e chiude il processo.

Non è quindi sufficiente che la controversia si sia ridimensionata o che una delle parti non desideri più proseguirla. Deve essere venuta meno, in termini oggettivi, la ragione stessa del giudizio.

I presupposti della cessazione della materia del contendere

Perché possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere devono ricorrere alcuni elementi essenziali.

Il fatto deve essere successivo all'inizio della causa

L'evento che elimina il contrasto deve intervenire dopo la proposizione della domanda. Se la mancanza di interesse esisteva già all'origine, il problema riguarda l'ammissibilità della domanda e non una sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Il conflitto deve essere eliminato integralmente

La sopravvenienza deve rendere inutile ogni decisione sul bene della vita richiesto. Un adempimento soltanto parziale, per esempio, non basta se restano controverse altre somme, interessi, obblighi accessori o domande autonome. Il giudizio può invece perdere il proprio oggetto anche se tra le parti rimane soltanto da regolare il costo del processo.

Il venir meno del contrasto deve risultare pacifico

La giurisprudenza richiede, per la tipica pronuncia di cessazione della materia del contendere, che le parti convergano sull'esistenza e sull'effetto del fatto sopravvenuto, anche se non condividono la ricostruzione delle rispettive posizioni originarie. Se una parte contesta che il conflitto sia stato realmente superato, il giudice deve verificare quale interesse residui e adottare la decisione processuale o di merito coerente con la situazione accertata.

Quali fatti possono far cessare la materia del contendere

Non esiste un elenco chiuso. Nella pratica, la cessazione può derivare da un comportamento delle parti, da un accordo o da un evento esterno al processo. Tra le ipotesi più frequenti rientrano:

  • l'adempimento integrale della prestazione richiesta dopo l'inizio della causa;
  • il pieno riconoscimento e soddisfacimento della pretesa avversaria;
  • una transazione che definisce tutte le questioni oggetto del giudizio;
  • lo scioglimento consensuale del contratto del quale era stata chiesta la risoluzione;
  • la revoca o la sostituzione dell'atto che costituiva il presupposto della controversia, quando non rimangono effetti da accertare;
  • una modifica normativa o un evento personale che renda definitivamente inutile la pronuncia.

Il dato decisivo non è la categoria astratta dell'evento, ma la sua capacità di eliminare ogni utilità concreta della decisione richiesta.

Cessazione della materia del contendere e rinuncia agli atti: le differenze

La cessazione della materia del contendere non coincide con la rinuncia agli atti del giudizio disciplinata dall'articolo 306 c.p.c. La rinuncia è un atto processuale della parte e, nei casi previsti, richiede l'accettazione delle altre parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione. Produce l'estinzione del processo secondo le regole del codice.

La cessazione della materia del contendere dipende invece da una situazione oggettiva sopravvenuta: il processo non ha più un oggetto utile perché il conflitto sostanziale è stato superato. La pronuncia che la dichiara non è, in senso tecnico, la semplice presa d'atto di una rinuncia.

La distinzione incide soprattutto sulla forma del provvedimento, sulla possibilità di contestarlo e sul criterio utilizzato per le spese. Per questo, prima di depositare una rinuncia o chiedere la cessazione, è opportuno ricostruire con precisione l'effetto dell'accordo o dell'adempimento intervenuto.

Gli effetti e la forma della decisione

Nel giudizio di cognizione la cessazione della materia del contendere viene normalmente dichiarata con sentenza. Il provvedimento chiude la causa senza accogliere o rigettare nel merito la domanda originaria, ma accerta che non esiste più un interesse attuale alla sua decisione.

La forma della sentenza tutela entrambe le parti: consente di impugnare la declaratoria se si ritiene che il contrasto non sia stato realmente eliminato e rende stabile l'accertamento processuale una volta formato il giudicato.

Gli effetti concreti dipendono però dal fatto sopravvenuto. Una transazione, un pagamento o la revoca di un atto hanno una disciplina sostanziale propria, che deve essere valutata separatamente dalla chiusura del processo.

Spese di lite e soccombenza virtuale

La fine del contrasto non elimina automaticamente il problema delle spese. Se le parti non le hanno regolate nell'accordo, il giudice deve stabilire chi avrebbe verosimilmente perso la causa qualora il processo fosse proseguito. È il criterio della soccombenza virtuale.

La valutazione richiede un esame sommario, ma concreto, delle domande, delle difese e degli elementi acquisiti. Non basta individuare chi abbia materialmente provocato la chiusura del giudizio: occorre considerare anche chi abbia dato causa alla lite e quale sarebbe stato il probabile esito della controversia.

La compensazione totale o parziale delle spese resta possibile nei casi consentiti dall'articolo 92 c.p.c. e deve essere adeguatamente motivata. In un accordo transattivo è quindi prudente disciplinare espressamente spese, anticipazioni e compensi, evitando che la causa prosegua soltanto su questo profilo.

Come gestire un fatto sopravvenuto durante la causa

Quando interviene un pagamento, un accordo o un altro evento potenzialmente decisivo, conviene procedere con una verifica ordinata:

  1. individuare tutte le domande ancora pendenti, comprese quelle accessorie o riconvenzionali;
  2. accertare se il fatto sopravvenuto le soddisfi o le superi integralmente;
  3. documentare in modo preciso l'evento e la sua data;
  4. verificare se l'altra parte ne riconosca gli effetti;
  5. regolare espressamente le spese, se la definizione deriva da un accordo;
  6. formulare conclusioni processuali coerenti, distinguendo tra cessazione, rinuncia, sopravvenuto difetto di interesse e decisione sul merito.

Una qualificazione errata può lasciare irrisolte alcune pretese, produrre un nuovo contenzioso o incidere negativamente sulla liquidazione delle spese. L'inquadramento deve quindi partire dal contenuto concreto della controversia e non dalla sola formula utilizzata dalle parti.

Per le controversie tra imprese e per la gestione dei fatti sopravvenuti nel processo è possibile consultare l'area dello Studio dedicata al contenzioso civile e commerciale.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

Domande frequenti

Quando si verifica la cessazione della materia del contendere?
Si verifica quando, dopo l'inizio della causa, interviene un fatto che elimina integralmente il contrasto e rende inutile una decisione sul merito. L'evento e i suoi effetti devono risultare pacifici; se restano domande o utilità concrete da decidere, la materia del contendere non è cessata integralmente.
Il giudice può dichiararla d'ufficio?
Il giudice può rilevare la sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione. La tipica dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone però che il fatto sopravvenuto e la sua capacità di eliminare il conflitto risultino incontroversi tra le parti.
È la stessa cosa della rinuncia agli atti del giudizio?
No. La rinuncia prevista dall'articolo 306 c.p.c. è un atto processuale e segue la disciplina dell'estinzione. La cessazione dipende invece da un fatto oggettivo sopravvenuto che ha eliminato l'utilità della pronuncia.
Chi paga le spese quando cessa la materia del contendere?
Se manca un accordo sulle spese, il giudice le regola di norma secondo la soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe probabilmente perso la causa e chi abbia dato origine alla lite. La compensazione è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge e deve essere motivata.
Il pagamento effettuato dopo l'inizio della causa chiude sempre il processo?
Non necessariamente. Il pagamento deve soddisfare integralmente la pretesa e non devono restare controverse altre domande, somme o obbligazioni. Occorre inoltre valutare gli effetti del pagamento sulle spese di lite.
Con quale provvedimento viene dichiarata?
Nel giudizio civile di cognizione la cessazione della materia del contendere viene normalmente dichiarata con sentenza, così da consentire l'impugnazione e rendere stabile l'accertamento una volta formato il giudicato.

Continua ad approfondire

Questo contributo rientra nell'area Contenzioso civile e commerciale, dove trovi il perimetro completo dell'assistenza dello Studio.

Newsletter

Ricevi i prossimi approfondimenti.

Iscriviti per ricevere via email le analisi dello Studio quando escono. Puoi disiscriverti in qualsiasi momento.

Contatto

Parliamo della tua questione

Ogni situazione richiede una lettura approfondita. Scrivici o richiedi un primo incontro riservato.