Diritto societario e M&A
Adeguati assetti dopo il D.Lgs. 47/2026: ruoli di CDA, delegati e organo di controllo
Il D.Lgs. 47/2026, in vigore dal 29 aprile 2026, riscrive la disciplina dell'amministrazione e del controllo nelle S.p.A. Il consiglio conserva la responsabilità dell'organizzazione e valuta l'adeguatezza degli assetti; gli organi delegati li curano e riferiscono almeno ogni sei mesi; l'organo di controllo vigila anche sul loro concreto funzionamento. La riforma rende più importante definire deleghe, flussi informativi, verbali e raccordo con controllo interno, gestione dei rischi e strumenti di regolazione della crisi.

Dal 29 aprile 2026 la governance delle S.p.A. ha una mappa più precisa. Il D.Lgs. 47/2026 distingue con maggiore nettezza chi istituisce gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, chi li cura nella gestione quotidiana, chi ne valuta l'adeguatezza e chi vigila sul loro concreto funzionamento.
La riforma non riduce gli adeguati assetti a un adempimento formale. Li colloca al centro del rapporto tra consiglio di amministrazione, organi delegati e organo di controllo. Per le imprese, la conseguenza è pratica: deleghe, flussi informativi, piani, verbali e controlli devono descrivere un sistema che funziona davvero, non soltanto un organigramma corretto sulla carta.
Il D.Lgs. 47/2026 è già in vigore
Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2026 ed è entrato in vigore il 29 aprile 2026. Le modifiche alla governance societaria sono contenute soprattutto nell'articolo 9, che interviene sul codice civile.
Il decreto prevede decorrenze differite per diverse disposizioni del Testo unico della finanza. Le nuove norme codicistiche qui esaminate, invece, non sono comprese tra quelle rinviate: sono diritto vigente. L'articolo 11 precisa inoltre che le informazioni relative ai nuovi doveri dell'organo di controllo devono essere rese nelle relazioni riferite all'esercizio sociale in corso alla data di entrata in vigore.
Il perimetro va chiarito. Le disposizioni analizzate riguardano direttamente la disciplina delle società per azioni. Non è quindi corretto trasferirle automaticamente alle S.r.l., per le quali restano decisive le specifiche norme applicabili, l'assetto statutario e gli eventuali rinvii.
Il consiglio resta responsabile dell'organizzazione dell'impresa
Il nuovo articolo 2380-bis c.c. stabilisce che la gestione e l'organizzazione dell'impresa, compresa l'istituzione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, spettano esclusivamente agli amministratori.
Quando esistono deleghe, il nuovo articolo 2381-bis distribuisce i compiti senza svuotare il consiglio. Il consiglio determina contenuto, limiti e modalità di esercizio delle deleghe, può impartire direttive agli organi delegati e può avocare a sé singole operazioni. Sulla base delle informazioni ricevute:
- valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- esamina i piani strategici, industriali e finanziari, quando elaborati;
- valuta il generale andamento della gestione sulla base delle relazioni degli organi delegati.
La delega, dunque, distribuisce il lavoro gestorio ma non trasforma il consiglio in un destinatario passivo di informazioni. Per valutare gli assetti deve ricevere dati pertinenti, comprensibili e tempestivi; deve discuterli e lasciare traccia delle verifiche compiute.
Gli organi delegati curano gli assetti e devono riferire
Agli organi delegati spetta la cura dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. È il livello in cui le scelte del consiglio diventano procedure, responsabilità, risorse, sistemi informativi e controlli operativi.
Il decreto rende esplicito anche il ritmo minimo dell'informazione: gli organi delegati riferiscono al consiglio e all'organo di controllo con la periodicità fissata dallo statuto e, in ogni caso, almeno ogni sei mesi. La relazione deve riguardare l'andamento generale della gestione, la sua prevedibile evoluzione e le operazioni di maggior rilievo compiute dalla società e dalle controllate.
Il semestre è una soglia massima, non necessariamente un calendario adeguato per ogni impresa. Dimensioni, indebitamento, presenza internazionale, attività regolamentate, concentrazione dei clienti o situazione finanziaria possono richiedere flussi più frequenti. La periodicità statutaria dovrebbe quindi essere coordinata con il profilo di rischio e con il ciclo effettivo delle decisioni.
Il dovere di agire informati diventa più operativo
Il nuovo articolo 2381-ter c.c. conferma che tutti gli amministratori devono agire in modo informato. Il presidente deve assicurare che siano fornite ai consiglieri informazioni adeguate sulle materie all'ordine del giorno; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che ulteriori informazioni siano portate in consiglio.
Per gli amministratori privi di deleghe la riforma riconosce la possibilità di fare ragionevole affidamento sulle informazioni ricevute, anche in relazione alle loro specifiche competenze. Non è, però, un'esenzione automatica da responsabilità. L'affidamento deve essere ragionevole: qualità dei documenti, presenza di segnali critici, complessità dell'operazione e competenze del singolo consigliere restano elementi centrali.
Una prassi consiliare solida dovrebbe quindi evitare sia l'eccesso di documenti non selezionati sia informative troppo sintetiche. Il consiglio deve poter comprendere le ipotesi utilizzate, i principali rischi, le alternative considerate e gli scostamenti rispetto ai piani.
Che cosa non può essere delegato
Il decreto conferma un nucleo di attribuzioni che il consiglio non può trasferire, tra cui quelle relative al bilancio, a determinate operazioni sul capitale, al progetto di fusione e al progetto di scissione.
La novità di particolare rilievo per la gestione della crisi è l'espresso divieto di delegare le decisioni sull'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza. La riserva comprende la determinazione del contenuto della proposta e delle condizioni del piano.
Questo raccordo con l'articolo 2086 c.c. rafforza il ruolo collegiale del consiglio nei passaggi che possono modificare in modo decisivo struttura finanziaria, rapporti con i creditori e continuità aziendale. Il monitoraggio può essere organizzato e affidato a funzioni interne o consulenti; la decisione resta consiliare.
L'organo di controllo vigila anche sul funzionamento concreto
Il nuovo articolo 2396-quinquies c.c. definisce i doveri comuni dell'organo di controllo. La vigilanza riguarda:
- l'osservanza della legge e dello statuto;
- il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- l'adeguatezza e il concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- il coordinamento tra le funzioni coinvolte.
Il riferimento al concreto funzionamento è essenziale. La vigilanza non si esaurisce nella presenza di policy, deleghe o procedure: deve considerare se i controlli producano informazioni utili, se le anomalie siano rilevate, se le escalation funzionino e se gli interventi correttivi siano effettivamente adottati.
L'organo di controllo può svolgere ispezioni, chiedere notizie agli amministratori anche sulle controllate e scambiare informazioni con gli organi corrispondenti del gruppo. Gli accertamenti devono risultare dal relativo libro. La revisione legale dei conti, disciplinata separatamente, non coincide con questa vigilanza organizzativa.
Deleghe e controlli: che cosa verificare ora
La riforma suggerisce una revisione coordinata, non una serie di interventi isolati. Per una S.p.A. il controllo dovrebbe partire da sei aree.
- Statuto e deleghe. Verificare che competenze, limiti, riserve consiliari e periodicità dei flussi siano coerenti con le nuove disposizioni.
- Reporting degli organi delegati. Definire contenuti minimi, indicatori, scostamenti e operazioni rilevanti, distinguendo l'informativa periodica dalle segnalazioni urgenti.
- Informazione consiliare. Stabilire tempi di invio, standard dei materiali e modalità per richieste integrative, con particolare attenzione alle operazioni straordinarie.
- Assetto dei controlli. Mappare ruoli di controllo interno, risk management, compliance, amministrazione e finanza, organismo di vigilanza e revisore, evitando sovrapposizioni e vuoti.
- Crisi e continuità. Collegare indicatori finanziari e non finanziari alle procedure di escalation verso consiglio e organo di controllo.
- Verbali e tracciabilità. Documentare informazioni esaminate, domande poste, valutazioni svolte, dissensi e interventi correttivi.
Il verbale non deve diventare una trascrizione integrale. Deve però consentire di ricostruire il processo decisionale e il grado di approfondimento utilizzato, soprattutto quando emergono segnali di rischio o si assumono decisioni fuori dall'ordinaria amministrazione.
Perché la riforma conta nelle operazioni M&A e nei finanziamenti
La qualità della governance non rileva soltanto in caso di responsabilità. In una due diligence, la struttura delle deleghe, la regolarità dei flussi al consiglio, la mappa dei rischi e la capacità di intercettare criticità possono incidere sulla valutazione dell'impresa e sulla costruzione delle garanzie contrattuali.
Per acquirenti e investitori, assetti deboli possono segnalare dipendenza da poche persone, dati gestionali poco affidabili o rischi non portati all'attenzione degli organi sociali. Per venditori e amministratori, una governance documentata rende più credibile il patrimonio informativo messo a disposizione e riduce il rischio che problemi organizzativi emergano soltanto durante l'operazione.
Anche nei finanziamenti, covenant informativi e obblighi di segnalazione dovrebbero essere coordinati con i flussi interni. Una società che comunica tempestivamente alla banca ma non al proprio consiglio, o viceversa, mostra una frattura del sistema di governance.
La responsabilità non si governa con un organigramma
Il D.Lgs. 47/2026 rende più leggibile la catena delle responsabilità, ma non la semplifica in modo meccanico. Il consiglio istituisce e valuta; gli organi delegati curano e riferiscono; l'organo di controllo vigila. Questi compiti restano distinti e, nello stesso tempo, dipendono dalla qualità delle informazioni che circolano tra gli organi.
La conseguenza più importante è che gli adeguati assetti diventano anche un problema di governance dell'informazione. Se un rischio non è misurato, se il dato arriva tardi o se manca un destinatario responsabile, il sistema può risultare inadeguato anche quando le funzioni sono formalmente istituite.
Per questo la revisione della governance dovrebbe partire dal funzionamento reale dell'impresa: decisioni ricorrenti, operazioni rilevanti, segnali di crisi, dipendenze operative e rischi che possono incidere sulla continuità. Solo dopo ha senso tradurre quella mappa in statuto, deleghe, procedure e verbali.
Lo Studio assiste imprese, soci e organi sociali nella definizione della governance societaria e delle operazioni M&A, nella prevenzione e gestione della responsabilità di amministratori e organi sociali e nel raccordo con gli strumenti di crisi d'impresa e ristrutturazione.
Fonti ufficiali
Domande frequenti
- Quando è entrato in vigore il D.Lgs. 47/2026?
- Il decreto è stato pubblicato il 14 aprile 2026 ed è entrato in vigore il 29 aprile 2026. Le modifiche del codice civile sulla governance delle S.p.A. qui esaminate non rientrano tra le disposizioni del TUF per le quali l'articolo 11 prevede una decorrenza differita.
- A chi spetta istituire gli adeguati assetti nella S.p.A.?
- Il nuovo articolo 2380-bis c.c. attribuisce esclusivamente agli amministratori la gestione e l'organizzazione dell'impresa, compresa l'istituzione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. In presenza di deleghe, gli organi delegati ne curano l'attuazione e il consiglio ne valuta l'adeguatezza.
- Ogni quanto gli organi delegati devono riferire al consiglio?
- La periodicità è fissata dallo statuto e non può comunque superare sei mesi. Un flusso più frequente può essere necessario in relazione alle dimensioni, ai rischi, all'indebitamento, alle operazioni in corso o alla situazione finanziaria della società.
- Un amministratore senza deleghe può affidarsi alle informazioni ricevute?
- Sì, il nuovo articolo 2381-ter c.c. consente un affidamento ragionevole, anche in relazione alle specifiche competenze dell'amministratore. Non è però una protezione automatica: segnali critici, informazioni incomplete o operazioni complesse possono richiedere domande e approfondimenti ulteriori.
- Il consiglio può delegare la decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi?
- No. Il nuovo articolo 2381-bis c.c. esclude espressamente dalla delega le decisioni sull'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, compresi il contenuto della proposta e le condizioni del piano.
- Che cosa deve controllare l'organo di controllo sugli assetti?
- Deve vigilare non soltanto sull'adeguatezza formale, ma anche sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, incluso il sistema di controllo interno e gestione dei rischi e il coordinamento delle funzioni coinvolte.
