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Studio Legale Lione

Contratti d'impresa e contenzioso civile

Fideiussioni ABI: la nullità non è automatica dopo le Sezioni Unite

Con la sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026, le Sezioni Unite escludono automatismi nella nullità delle fideiussioni specifiche che riproducono le clausole ABI fuori dal perimetro accertato da Banca d’Italia. Il provvedimento n. 55/2005 resta rilevante, ma non basta da solo. La Corte chiarisce inoltre che la clausola di pagamento a prima richiesta può consentire al creditore di evitare la decadenza dell’articolo 1957 c.c. con una tempestiva richiesta stragiudiziale.

Di Federico Lione8 min di letturacontratti-impresa
Fascicolo contrattuale con una clausola segnalata, in uno studio contemporaneo

La presenza in una fideiussione delle clausole che riproducono lo schema ABI non determina, da sola, la nullità del contratto. Con la sentenza n. 24825, pubblicata il 28 agosto 2026, le Sezioni Unite civili hanno chiarito che, quando si discute di una fideiussione specifica stipulata fuori dal periodo esaminato dalla Banca d’Italia nel 2005, il giudice deve verificare in concreto l’esistenza di un’intesa o di una pratica concordata restrittiva della concorrenza.

La decisione ridimensiona un automatismo che aveva assunto grande rilievo nel contenzioso bancario: non basta individuare nel contratto le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’articolo 1957 del codice civile. Occorre dimostrare il collegamento tra quel testo contrattuale e una condotta anticoncorrenziale rilevante per il caso esaminato.

La Corte affronta anche un secondo problema pratico. Se la fideiussione prevede il pagamento “a prima richiesta”, una richiesta stragiudiziale tempestiva può essere sufficiente a impedire la decadenza prevista dall’articolo 1957 c.c., anche quando la distinta clausola che esonera il creditore dal rispetto di quel termine sia ritenuta nulla.

Il punto deciso dalle Sezioni Unite

Il giudizio riguardava garanzie specifiche sottoscritte nel 2015 a copertura di rapporti determinati: un conto corrente e un finanziamento chirografario. I garanti avevano contestato alcune clausole perché corrispondenti a quelle contenute nello schema ABI oggetto del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia.

Quel provvedimento aveva accertato che, nello schema di fideiussione omnibus predisposto dall’ABI, tre disposizioni presentavano profili anticoncorrenziali: la clausola di reviviscenza, la clausola di sopravvivenza e la deroga all’articolo 1957 c.c. Da qui è nato un ampio contenzioso sulla sorte dei contratti stipulati “a valle” dello schema.

Già nel 2021 le Sezioni Unite avevano affermato che la conseguenza ordinaria è la nullità parziale delle clausole collegate all’intesa anticoncorrenziale, non la caducazione automatica dell’intera garanzia. La sentenza del 2026 interviene su un passaggio ulteriore: stabilisce quando l’accertamento amministrativo del 2005 possa essere utilizzato per provare l’illiceità di una fideiussione diversa, per oggetto o per data, da quelle direttamente considerate in quell’istruttoria.

Perché il provvedimento del 2005 non basta sempre

La Banca d’Italia non aveva dichiarato nulle in astratto determinate formulazioni contrattuali. Aveva accertato che la loro adozione uniforme, nel mercato delle fideiussioni omnibus e nel periodo oggetto dell’istruttoria, era idonea a restringere la concorrenza.

La distinzione è decisiva. Il diritto antitrust non sanziona una clausola soltanto perché gravosa per il garante o diffusa nella prassi bancaria: occorre che il contratto sia espressione di un’intesa, di una decisione associativa o di una pratica concordata capace di alterare il confronto concorrenziale.

Il limite temporale

Per le garanzie stipulate molti anni dopo il periodo esaminato nel 2005, non è possibile presumere senza ulteriori elementi che la medesima concertazione sia ancora operante. Il provvedimento della Banca d’Italia conserva valore probatorio, ma non dimostra da solo la permanenza dell’intesa nel tempo.

Le Sezioni Unite chiedono quindi al giudice di ricostruire il mercato e il comportamento degli operatori nel periodo rilevante per il contratto. La semplice coincidenza testuale con lo schema ABI è un indizio, non la conclusione del ragionamento.

Fideiussione specifica e fideiussione omnibus

Il provvedimento del 2005 riguardava la fideiussione omnibus, destinata a garantire tutte le obbligazioni presenti e future del debitore entro un importo massimo. Una garanzia specifica, invece, assiste uno o più rapporti individuati.

La riproduzione delle stesse clausole in una fideiussione specifica non rende irrilevante la questione antitrust, ma impone una verifica ulteriore: chi contesta il contratto deve dimostrare che l’accordo restrittivo comprendeva anche quel diverso tipo di garanzia. Non è sufficiente trasferire automaticamente a un altro prodotto contrattuale le conclusioni raggiunte per lo schema omnibus.

Chi invoca la nullità deve provare il nesso anticoncorrenziale

Secondo la Corte, il garante che chiede la nullità deve allegare e provare l’esistenza dell’intesa o della pratica concordata, la sua estensione al tipo di fideiussione sottoscritta e il collegamento tra la condotta anticoncorrenziale e il contratto contestato.

La prova può essere fornita con ogni mezzo ammesso dall’ordinamento. Il giudice può utilizzare presunzioni e, quando ne ricorrono i presupposti, strumenti di acquisizione documentale. Il principio di effettività della tutela antitrust impone infatti di considerare l’asimmetria informativa che normalmente separa il cliente dagli operatori del mercato.

Questo non comporta però un’inversione generalizzata dell’onere della prova. Per le fideiussioni specifiche stipulate fuori dall’ambito temporale del provvedimento n. 55/2005, quel provvedimento costituisce un elemento rilevante, ma deve essere integrato da dati idonei a dimostrare la concertazione nel mercato e nel periodo concretamente interessati.

Per imprese e garanti cambia quindi il modo di impostare il contenzioso. La causa non può esaurirsi nel confronto tra il testo sottoscritto e lo schema ABI: diventa necessario costruire un’istruttoria sul contesto concorrenziale, sulla tipologia della garanzia e sulla data della stipulazione.

La clausola “a prima richiesta” resta distinta

La parte più operativa della sentenza riguarda il rapporto tra la deroga all’articolo 1957 c.c. e la clausola di pagamento a prima richiesta.

L’articolo 1957 stabilisce, in sintesi, che il fideiussore rimane obbligato dopo la scadenza dell’obbligazione principale soltanto se il creditore propone le proprie istanze contro il debitore entro sei mesi e le prosegue con diligenza. Il termine si riduce a due mesi quando il fideiussore abbia espressamente limitato la garanzia allo stesso termine dell’obbligazione principale.

Le Sezioni Unite distinguono la clausola che esonera integralmente il creditore dal rispetto dell’articolo 1957 dalla previsione che impone al garante di pagare a prima richiesta. Quest’ultima non coincide con la deroga censurata dalla Banca d’Italia e risponde a una funzione diversa: rendere più rapida l’attivazione della garanzia, lasciando impregiudicata la possibilità di discutere successivamente le eccezioni e i rapporti di regresso.

Se il contratto contiene una valida clausola a prima richiesta, il creditore può evitare la decadenza inviando al garante, entro il termine, una richiesta stragiudiziale di pagamento. Non è necessario che nello stesso arco temporale inizi un’azione giudiziaria contro il debitore principale. L’esito dipende comunque dal testo della garanzia e dalla sua qualificazione complessiva: l’espressione “a prima richiesta” non trasforma automaticamente ogni fideiussione in un contratto autonomo di garanzia.

La differenza tra le due figure resta centrale. Per un approfondimento sulla causa del contratto e sulla possibilità per il garante di opporre le eccezioni del debitore è utile il nostro articolo su contratto autonomo di garanzia e fideiussione.

Che cosa cambia per garanti, imprese e creditori

La sentenza non chiude il contenzioso sulle clausole ABI. Lo sposta dal terreno degli automatismi a quello della prova e della corretta qualificazione del contratto.

Per il garante non è più sufficiente sostenere che tre clausole coincidono con lo schema del 2003. Occorre verificare se la garanzia sia omnibus o specifica, quando sia stata sottoscritta, quale mercato rilevante venga in considerazione e quali elementi dimostrino la persistenza o l’estensione della concertazione.

Per la banca o per il creditore, la presenza di una clausola a prima richiesta non elimina la necessità di una gestione puntuale dei termini. La richiesta deve essere tempestiva, inequivoca e coerente con quanto previsto dal contratto. La documentazione delle comunicazioni assume quindi un valore decisivo.

Per l’impresa garantita, la questione emerge spesso durante una ristrutturazione, una crisi o un’operazione sul capitale. La validità e l’azionabilità delle garanzie possono incidere sul negoziato con i finanziatori, sulla valutazione delle passività potenziali e sulla due diligence. È opportuno che l’analisi contrattuale sia coordinata con la strategia di contenzioso e con la lettura finanziaria dell’operazione.

Come leggere oggi una fideiussione bancaria

Un controllo efficace dovrebbe partire da alcuni dati, prima ancora di discutere della nullità:

  1. Oggetto della garanzia. Occorre stabilire se la fideiussione sia omnibus o riferita a rapporti specifici.
  2. Data della stipulazione. La distanza temporale dal periodo accertato dalla Banca d’Italia modifica il quadro probatorio.
  3. Testo delle clausole. Reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’articolo 1957 devono essere esaminate separatamente dalle altre previsioni.
  4. Prova della concertazione. La corrispondenza letterale con lo schema ABI può essere un indizio, ma per le garanzie fuori perimetro servono ulteriori elementi.
  5. Clausola a prima richiesta. Va interpretata nel contesto dell’intero contratto, senza confonderla con la rinuncia ai termini dell’articolo 1957.
  6. Condotta del creditore. Date, contenuto e destinatari delle richieste di pagamento possono determinare se la garanzia sia stata azionata tempestivamente.
  7. Effetto dell’eventuale nullità. La regola è la conservazione del contratto senza le clausole invalide, salvo che sia dimostrato che le parti non lo avrebbero concluso senza quella parte del contenuto.

La verifica richiede quindi di combinare diritto della concorrenza, disciplina della fideiussione, interpretazione contrattuale e prova processuale. È questo il principale insegnamento delle Sezioni Unite: la tutela del garante resta possibile, ma deve essere costruita sul contratto e sul mercato concretamente rilevanti, non sulla sola presenza di una formula.

Una decisione contro gli automatismi

La sentenza n. 24825/2026 non riabilita indiscriminatamente le clausole ABI e non esclude che una fideiussione specifica possa essere colpita dalla nullità antitrust. Stabilisce, più precisamente, che l’accertamento del 2005 non può essere esteso senza prova a ogni garanzia, a ogni prodotto e a ogni periodo.

Allo stesso tempo, la Corte riconosce che la clausola a prima richiesta può produrre effetti autonomi sulla tempestiva attivazione della garanzia. Per questo, prima di promuovere o resistere a un’azione, è essenziale ricostruire insieme testo, cronologia delle richieste e contesto economico nel quale il contratto è stato concluso.

Per le imprese, l’impatto è molto concreto: una fideiussione non è soltanto un allegato al finanziamento. Può diventare una variabile decisiva nella gestione della crisi, nella negoziazione bancaria e nella valutazione dei rischi di un’operazione. Le aree dedicate ai contratti d’impresa e al contenzioso civile e commerciale illustrano il metodo con cui questi profili vengono coordinati.

Fonti ufficiali

Domande frequenti

La presenza delle clausole ABI rende automaticamente nulla la fideiussione?
No. Per le fideiussioni specifiche stipulate fuori dal periodo esaminato nel provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, la coincidenza testuale costituisce un elemento di prova, ma non basta da sola. Occorre dimostrare il collegamento con un’intesa o una pratica concordata restrittiva della concorrenza.
La sentenza n. 24825/2026 riguarda anche le fideiussioni specifiche?
Sì. Le Sezioni Unite hanno deciso proprio una controversia relativa a garanzie specifiche sottoscritte nel 2015. Hanno chiarito che l’accertamento del 2005, riferito alle fideiussioni omnibus, non si estende automaticamente a prodotti e periodi diversi.
Chi deve provare l’intesa anticoncorrenziale?
L’onere grava su chi invoca la nullità. La prova può essere fornita con ogni mezzo ammesso, comprese presunzioni e strumenti di acquisizione documentale, ma il provvedimento della Banca d’Italia del 2005 non è da solo sufficiente quando il contratto è fuori dal suo ambito oggettivo o temporale.
Che effetto ha la clausola “a prima richiesta” sull’articolo 1957 c.c.?
Secondo le Sezioni Unite, se la garanzia contiene una valida clausola a prima richiesta, il creditore può impedire la decadenza inviando tempestivamente una richiesta stragiudiziale al garante. Questa clausola è distinta dalla previsione che esonera integralmente il creditore dal rispetto dell’articolo 1957 c.c.
La nullità di una clausola travolge l’intera fideiussione?
Di regola no. La nullità è parziale e riguarda le clausole collegate all’intesa anticoncorrenziale. L’intero contratto viene meno soltanto se risulta che le parti non lo avrebbero concluso senza la parte invalida.

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