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Studio Legale Lione

Compliance e controlli interni

Sanzioni internazionali e pagamenti: il piccolo importo non esclude i controlli

Un trasferimento di pochi euro non può essere escluso dallo screening delle sanzioni soltanto per il suo importo. La comunicazione di Banca d’Italia del 7 settembre 2026 chiarisce il perimetro dei controlli per PSP e CASP, le eccezioni e ciò che occorre verificare nei sistemi forniti da terzi.

Di Federico Lione5 min di letturadiritto-societario-ma
Illustrazione editoriale di un’analista che esamina trasferimenti di denaro su una schermata di controllo

Un pagamento modesto non è, per questo solo motivo, un pagamento sottratto ai controlli sulle sanzioni internazionali. Con la comunicazione del 7 settembre 2026, Banca d’Italia richiama gli intermediari a verificare anche un dettaglio spesso affidato al software: l’eventuale esclusione automatica dei trasferimenti sotto un certo importo.

Il richiamo interessa in particolare i prestatori di servizi di pagamento, o PSP, e i prestatori di servizi per le cripto-attività, o CASP. Non introduce una nuova legge né un controllo bancario indistinto su ogni operazione d’impresa. Chiarisce come applicare presìdi già previsti, con eccezioni che vanno identificate prima di configurare il sistema.

Screening delle sanzioni: che cosa deve individuare

Lo screening confronta dati di clienti e operazioni con le misure restrittive applicabili, per individuare soggetti designati e trasferimenti interessati dai divieti. Non coincide con una valutazione della convenienza economica del pagamento.

Il riferimento è il regolamento (UE) 2023/1113 sui dati che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività, insieme agli orientamenti EBA/GL/2024/15. La Nota di Banca d’Italia n. 52 del 19 maggio 2025 dà attuazione a questi orientamenti e ne indica l’applicazione dal 30 dicembre 2025.

Occorre distinguere il controllo della clientela da quello dei trasferimenti. Una verifica svolta quando si apre il rapporto non esaurisce necessariamente il lavoro: possono cambiare le liste, i dati del cliente e i soggetti coinvolti nell’operazione.

Perché una soglia minima nel software può essere un problema

Al di fuori dei regimi particolari richiamati dall’autorità, PSP e CASP devono controllare i dati di ordinante e beneficiario secondo gli orientamenti applicabili. Banca d’Italia precisa che non sono previste soglie minime di importo per escludere i trasferimenti e chiede di verificare anche le soluzioni sviluppate o fornite da terzi.

Si consideri un esempio ipotetico: un intermediario scopre che il proprio applicativo non avvia lo screening sotto dieci euro. La soglia è stata inserita per ridurre i tempi di elaborazione, non per applicare una specifica eccezione normativa. Il problema precede l’eventuale esito del controllo: una parte delle operazioni non viene proprio esaminata.

È diverso intervenire sulla qualità degli abbinamenti per evitare segnalazioni inutili. Ridurre i falsi positivi e sottrarre pagamenti al controllo non sono la stessa scelta. La prima richiede una calibrazione appropriata; la seconda deve trovare fondamento nel regime applicabile, non nel costo di lavorazione della transazione.

Bonifici istantanei e trasferimenti domestici: le distinzioni necessarie

Bonifici istantanei in euro

Per le misure finanziarie restrittive mirate dell’Unione, l’articolo 5-quinquies del regolamento (UE) n. 260/2012, inserito dal regolamento (UE) 2024/886, prevede un modello diverso: verifica della propria clientela almeno giornaliera e immediatamente dopo l’entrata in vigore di nuove misure o loro modifiche, anziché ripetizione dello screening delle parti su ogni bonifico istantaneo rientrante in quel regime. Il divieto di quel controllo sulla singola operazione non va esteso ad altri obblighi.

I chiarimenti della Commissione europea sull’Instant Payments Regulation aiutano a delimitare questa disciplina, senza sostituire il regolamento. La disciplina va delimitata anche territorialmente: il divieto non si applica quando uno dei due PSP si trova fuori dall’Unione, fermo il pertinente recepimento nello Spazio economico europeo. Restano da considerare le altre misure restrittive e gli obblighi antiriciclaggio: “istantaneo” non significa “senza verifiche”.

Trasferimenti Italia-Italia

La Nota n. 52 consente ai PSP con bassa esposizione al rischio, risultante dall’apposita valutazione, di adottare per i trasferimenti domestici le modalità previste per gli istantanei. È una facoltà esercitabile con prudente apprezzamento e sotto la propria responsabilità, non un’esenzione automatica perché entrambi i conti sono italiani. La nota esclude l’estensione di questa facoltà ai trasferimenti di cripto-attività effettuati dai CASP.

Il contratto con il fornitore non sostituisce il controllo

Gli orientamenti EBA/GL/2024/15, paragrafi 26-30, mantengono in capo a PSP e CASP la responsabilità ultima del rispetto delle misure anche quando attività specifiche vengono esternalizzate. Prevedono inoltre una ripartizione scritta dei compiti e il monitoraggio del servizio.

Per tradurre questa regola in una verifica contrattuale utile, è opportuno chiedere al fornitore risposte verificabili: quali operazioni entrano nel motore di screening? Esistono esclusioni predefinite? Chi può modificarle? Quali evidenze permettono di ricostruire i parametri usati in una determinata data?

Una dichiarazione generica di conformità non risponde a queste domande. Nella nostra lettura operativa, conviene collegare il contratto a documentazione tecnica, prove di funzionamento e modalità di gestione delle modifiche. L’eventuale ripartizione dei rimedi contrattuali con il fornitore resta distinta dagli obblighi dell’intermediario verso l’autorità.

Da dove cominciare una verifica interna

Un controllo mirato può partire dal percorso effettivo di un trasferimento: ingresso dei dati, classificazione dell’operazione, eventuale esclusione, screening, analisi dell’avviso e decisione finale. È un metodo di lavoro, non una checklist normativa capace da sola di attestare conformità.

Suggeriamo di confrontare tre elementi: ciò che la procedura dichiara, ciò che il software è configurato per fare e ciò che i test mostrano. Se non coincidono, occorre individuare il responsabile della correzione e documentare il motivo della differenza. Un test dovrebbe verificare anche che un’operazione soggetta a controllo non venga esclusa soltanto perché di basso valore.

La revisione merita il coinvolgimento coordinato di funzione legale, compliance e responsabili tecnologici. È un problema di governance e ripartizione dei compiti, oltre che di configurazione informatica. Il collegamento fra organizzazione e fornitori torna anche nell’approfondimento su NIS2 e fornitori rilevanti, pur in un quadro normativo differente.

Il risultato da cercare non è un sistema che non segnali mai nulla, né uno che blocchi indiscriminatamente. È un controllo del quale l’intermediario sappia spiegare perimetro, funzionamento e scelte. Il piccolo importo non rende irrilevante questa responsabilità.

Per esaminare la coerenza tra procedure interne, configurazione dei controlli e contratto con il fornitore, puoi richiedere un confronto con Studio Legale Lione.

Quadro esaminato all’8 settembre 2026. Informazioni generali: l’applicazione dipende dal servizio prestato, dal tipo di trasferimento e dalle misure restrittive pertinenti.

Domande frequenti

La comunicazione di Banca d’Italia introduce un nuovo obbligo dal 7 settembre 2026?
No. È un richiamo sull’applicazione di presìdi già previsti: gli orientamenti EBA/GL/2024/15 si applicano dal 30 dicembre 2025. La comunicazione chiarisce, in particolare, che non sono previste soglie minime per escludere i trasferimenti dai controlli ordinariamente dovuti.
La presenza di un avviso nel software dimostra che il cliente è sanzionato?
No. Un avviso può dipendere anche da un falso abbinamento. Gli orientamenti EBA richiedono procedure per analizzarlo e stabilire se vi sia una corrispondenza effettiva e quale azione sia necessaria. Il risultato automatico non sostituisce questa valutazione.
Un’impresa che esegue pagamenti deve adottare gli stessi sistemi di una banca?
Non per il solo fatto di eseguire pagamenti. L’articolo riguarda i presìdi specifici di PSP e CASP. Gli obblighi di una diversa impresa vanno individuati in base alla sua attività, alle operazioni e alle misure restrittive applicabili, senza trasferire automaticamente la disciplina degli intermediari.
Che cosa conviene chiedere al fornitore prima di cambiare il sistema di screening?
È utile ottenere una descrizione delle operazioni coperte, delle esclusioni, dei parametri modificabili e delle prove disponibili. Il confronto dovrebbe coinvolgere responsabili legali, compliance e tecnologici, distinguendo obblighi normativi, caratteristiche del prodotto e impegni contrattuali.

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