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Studio Legale Lione

Crisi d'impresa e diritto tributario

Transazione fiscale e tributi locali: cosa cambia per le imprese in crisi

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026, ha esteso ai crediti tributari degli enti pubblici territoriali le disposizioni richiamate dagli articoli 23, comma 2-bis, 63 e 88 del Codice della crisi. L'ampliamento del perimetro incide sui piani di risanamento, ma il trattamento cambia secondo lo strumento utilizzato e richiede una verifica puntuale di presupposti, soglie e misure protettive.

Di Federico LioneAggiornato il 6 settembre 20269 min di letturacrisi-impresa-ristrutturazioni
Mappa urbana e documenti finanziari organizzati in un piano unitario per la ristrutturazione dei tributi locali

La ristrutturazione dei debiti fiscali rappresenta spesso uno dei passaggi decisivi di un piano di risanamento. Fino all'intervento del 2026, tuttavia, la disciplina della transazione fiscale era costruita principalmente intorno ai tributi amministrati dalle agenzie fiscali e lasciava fuori i crediti tributari di titolarità degli enti territoriali.

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147 interviene su questo disallineamento ed estende ai crediti tributari degli enti pubblici territoriali le disposizioni richiamate dagli articoli 23, comma 2-bis, 63 e 88 del Codice della crisi. Il trattamento non è però uniforme: cambia a seconda dello strumento utilizzato, dei presupposti richiesti e del tipo di controllo o autorizzazione previsti dalla singola norma.

La novità in sintesi

Il nuovo assetto consente che i debiti tributari verso regioni, province, città metropolitane e comuni possano essere trattati all'interno dello stesso progetto di ristrutturazione che coinvolge i crediti erariali e gli altri debiti dell'impresa.

La rilevanza pratica è evidente. Un'impresa proprietaria di immobili, titolare di più sedi o impegnata in attività soggette a prelievi territoriali può accumulare esposizioni significative verso enti diversi. Se tali passività restano esterne alla ristrutturazione, il piano rischia di non rappresentare in modo completo il fabbisogno finanziario e di non raggiungere un equilibrio sostenibile.

L'estensione non equivale a una cancellazione automatica dei debiti locali. Riduzione e dilazione possono essere proposte soltanto nel quadro di una procedura prevista dalla legge e nel rispetto dei relativi presupposti, delle attestazioni e dei controlli previsti dalla norma applicabile.

Perché i tributi locali erano esclusi dalla transazione fiscale

Il credito tributario è soggetto al principio di indisponibilità: l'ente pubblico non può rinunciarvi o ridurlo liberamente come farebbe un creditore privato. Una deroga è possibile soltanto quando una norma stabilisce condizioni, procedimento e limiti della falcidia.

Le disposizioni sulla transazione fiscale avevano introdotto questa deroga per i tributi amministrati dalle agenzie fiscali e per i crediti contributivi richiamati dal Codice della crisi, ma non comprendevano in modo espresso i tributi di titolarità degli enti territoriali. Ne era derivato un quadro incerto, nel quale alcuni orientamenti avevano inizialmente valorizzato le regole generali degli accordi di ristrutturazione, mentre pronunce successive della Corte dei conti avevano escluso la possibilità per il comune di transigere i crediti tributari auto-amministrati in assenza di una base legislativa specifica.

La legge delega per la riforma fiscale, come modificata nel 2025, ha indicato la possibilità di estendere ai tributi regionali e locali i meccanismi di pagamento parziale o dilazionato del Codice della crisi. Il D.Lgs. 147/2026 dà attuazione a questa scelta.

Quali crediti possono entrare nella ristrutturazione

Il perimetro riguarda i crediti tributari di titolarità degli enti pubblici territoriali: regioni, province, città metropolitane e comuni. In concreto possono venire in rilievo, tra gli altri, debiti relativi a tributi propri regionali o comunali, come l'IMU e la TARI, purché rientrino nell'ambito definito dal decreto e nella procedura prescelta.

Non ogni entrata locale è però necessariamente un tributo. Canoni, tariffe, sanzioni autonome ed entrate patrimoniali possono seguire regole diverse. Prima di formulare la proposta occorre quindi classificare ogni posizione per natura del credito, ente titolare, soggetto che ne cura la riscossione, privilegi applicabili e stato dell'eventuale contenzioso.

Le procedure coinvolte

L'intervento incide sui principali strumenti di regolazione della crisi. Il trattamento non è identico in ogni procedura e la disposizione applicabile va individuata caso per caso.

Procedura Norma di riferimento Profilo essenziale
Composizione negoziata Art. 23, comma 2-bis, CCII L'accordo transattivo presuppone l'accordo del creditore pubblico ed è soggetto all'autorizzazione giudiziale prevista dalla norma. Non è previsto un superamento generalizzato del dissenso dell'ente.
Accordi di ristrutturazione dei debiti Art. 63 CCII, che richiama gli artt. 57, 60 e 61 La proposta di transazione si inserisce nella disciplina degli accordi: le soglie di adesione e le condizioni operative dipendono dalla norma richiamata nel caso concreto.
Concordato preventivo Art. 88 CCII Il trattamento dei crediti tributari e contributivi segue le condizioni e le attestazioni previste dall'articolo 88.

La scelta dello strumento deve dipendere dalla struttura dell'impresa, dalla composizione dell'indebitamento, dal grado di consenso dei creditori e dalla sostenibilità industriale e finanziaria del piano.

La soglia del 30% non è una regola generale

Negli accordi di ristrutturazione si legge spesso che sarebbe sufficiente l'adesione del 30% dei creditori. È una semplificazione da evitare. La percentuale ridotta discende dall'articolo 60 del Codice della crisi e opera soltanto quando ricorrono le condizioni dell'accordo agevolato, che comportano specifiche rinunce sul piano delle moratorie e delle misure protettive. Al di fuori di quelle condizioni resta applicabile la soglia ordinaria prevista per gli accordi di ristrutturazione.

La verifica preliminare, quindi, non riguarda soltanto quanti creditori aderiscono, ma quale disciplina si intende utilizzare e se l'impresa può effettivamente soddisfarne i presupposti.

Misure protettive: nessuna sospensione automatica

La presentazione di una proposta di trattamento dei debiti tributari non sospende di per sé le azioni esecutive. Le eventuali misure protettive dipendono dallo strumento prescelto e dai relativi presupposti, oltre che dal provvedimento dell'autorità competente. Impostare un piano dando per acquisito un effetto sospensivo automatico è uno degli errori che più frequentemente compromette la tenuta finanziaria della fase iniziale.

L'impatto sui piani di risanamento

L'inclusione dei tributi territoriali può migliorare la coerenza e l'efficacia dei percorsi di ristrutturazione sotto almeno tre profili.

  • Perimetro completo del debito fiscale. Il piano può affrontare con maggiore organicità esposizioni erariali, regionali e comunali.
  • Maggiore sostenibilità finanziaria. La dilazione o la riduzione, quando ammesse, riducono il rischio che debiti locali non trattati compromettano i flussi del risanamento.
  • Parità di valutazione economica. Il confronto con l'alternativa liquidatoria consente di misurare il trattamento dell'ente sulla base del valore effettivamente recuperabile.

La novità è particolarmente significativa per le imprese immobiliari, commerciali, ricettive e produttive con una presenza articolata sul territorio, ma può incidere su qualunque impresa abbia accumulato tributi verso più enti.

Le verifiche da svolgere prima della proposta

Per utilizzare correttamente la nuova disciplina è opportuno predisporre una mappatura analitica:

  1. riconciliare avvisi, cartelle, ingiunzioni, accertamenti esecutivi e contenziosi pendenti;
  2. distinguere i tributi dalle entrate patrimoniali e dalle sanzioni che seguono discipline autonome;
  3. individuare l'ente titolare e il soggetto incaricato della gestione o riscossione;
  4. verificare privilegi, accessori, interessi e grado di prelazione;
  5. stimare il recupero nell'alternativa liquidatoria;
  6. individuare la disposizione applicabile allo strumento prescelto, tra gli articoli 23, comma 2-bis, 63 e 88 CCII;
  7. coordinare la proposta fiscale con classi, flussi e scadenze dell'intero piano.

La transazione fiscale non è una misura isolata, ma una componente del progetto di risanamento. Deve quindi essere costruita insieme agli aspetti societari, finanziari e industriali della ristrutturazione.

Per un quadro generale degli strumenti disponibili è possibile consultare la guida alla crisi d'impresa, la pagina dedicata alla composizione negoziata della crisi e l'area crisi d'impresa e ristrutturazioni. Per i profili legati alla gestione e alla riscossione dei debiti fiscali si rinvia anche all'area di riscossione, cartelle e misure cautelari.

Entrata in vigore e procedure in corso

Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026, Supplemento Ordinario n. 30, ed è in vigore dal 12 agosto 2026. Le nuove disposizioni sono quindi applicabili, ma la loro incidenza sulle procedure già avviate va verificata sul testo pubblicato e sulle disposizioni di coordinamento in esso contenute.

Per le operazioni in corso resta prudente ricostruire la disciplina applicabile alla data degli atti rilevanti, distinguendo le posizioni già cristallizzate da quelle ancora modificabili all'interno del piano.

Riferimenti normativi

Domande frequenti

La transazione fiscale per i tributi locali è già in vigore?
Sì. Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026, Supplemento Ordinario n. 30, ed è in vigore dal 12 agosto 2026. L'incidenza sulle procedure già avviate va verificata sul testo pubblicato e sulle relative disposizioni di coordinamento.
Quali tributi locali possono essere ridotti o dilazionati?
Il perimetro riguarda i crediti tributari di titolarità di regioni, province, città metropolitane e comuni. Per ogni posizione occorre verificare la natura effettivamente tributaria dell'entrata e l'ambito definito dal testo definitivo; entrate patrimoniali, canoni e altre somme possono seguire regole diverse.
La transazione fiscale consente sempre di ridurre il debito?
No. La riduzione o la dilazione devono essere inserite in una procedura prevista dal Codice della crisi e rispettarne condizioni, attestazioni e controlli. La proposta deve essere sostenibile e, quando richiesto, non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria. La presentazione della proposta non sospende automaticamente le azioni esecutive.
Il dissenso dell'ente pubblico può essere superato in ogni procedura?
No. Il superamento del dissenso è possibile soltanto nei casi e alle condizioni stabiliti dalla legge per il singolo strumento. Nella composizione negoziata l'accordo transattivo di cui all'articolo 23, comma 2-bis, presuppone l'accordo del creditore pubblico e l'autorizzazione giudiziale prevista dalla norma.
La composizione negoziata comprende anche i tributi locali?
Sì, per effetto dell'estensione operata dal D.Lgs. 147/2026. L'accordo transattivo resta però disciplinato dall'articolo 23, comma 2-bis, del Codice della crisi: richiede l'accordo del creditore pubblico e l'autorizzazione giudiziale prevista dalla norma.
Perché concordato semplificato e concordato minore non sono espressamente indicati?
In questi strumenti il trattamento dei crediti locali segue le regole generali applicabili alla procedura. Restano da rispettare i presupposti di convenienza, fattibilità e graduazione previsti per il singolo istituto: il regime dell'articolo 88 riguarda il concordato preventivo e non si estende automaticamente ad altre forme di concordato.

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