Salta al contenuto
Studio Legale Lione

Contratti internazionali e proprietà intellettuale

Cessione dei diritti d’autore nei contratti internazionali: quale legge regola la forma

La CGUE chiarisce che la validità formale della cessione o licenza dei diritti d’autore è una questione contrattuale soggetta al Regolamento Roma I. Per imprese e investitori, scelta della legge, forma scritta e catena dei diritti diventano parte della stessa verifica.

Di Federico Lione8 min di letturacontratti-impresa
Due professionisti esaminano e firmano un contratto internazionale accanto a fotografie e materiali creativi

Nei contratti internazionali, acquistare i diritti su un’opera non basta: occorre che la cessione o la licenza sia valida nella forma richiesta dalla legge applicabile al contratto. Se manca questo passaggio, l’impresa può scoprire di non avere titolo per agire contro chi utilizza l’opera, anche quando la violazione appare evidente.

La Corte di giustizia dell’Unione europea lo ha chiarito nella sentenza del 24 settembre 2026, causa C-176/25. La validità formale del contratto con cui vengono trasferiti diritti esclusivi di utilizzazione appartiene alla materia contrattuale e deve essere determinata secondo il Regolamento Roma I. Non diventa una questione extracontrattuale soltanto perché viene contestata all’interno di un’azione per violazione del diritto d’autore.

La conseguenza è operativa per imprese, piattaforme, agenzie, produttori e investitori: la catena dei diritti va verificata insieme alla legge applicabile e ai requisiti di forma. Un file consegnato, una fattura pagata o un’intesa verbale possono provare che esisteva un rapporto economico; non sempre dimostrano che i diritti esclusivi siano stati trasferiti validamente.

Il caso: fotografie, licenza verbale e legittimazione ad agire

La controversia riguardava fotografie realizzate da un autore stabilito in Polonia e utilizzate per la vendita online di prodotti in Germania. Il soggetto che agiva per contraffazione sosteneva di avere acquisito dall’autore i diritti esclusivi di utilizzazione attraverso un accordo verbale.

Il convenuto contestava però la legittimazione dell’attore. Secondo la sua tesi, il trasferimento doveva rispettare i requisiti formali previsti dalla legge polacca, che richiedeva la forma scritta per la cessione dei diritti di utilizzazione. La controparte richiamava invece la legge tedesca, quale legge del Paese per il quale la protezione era richiesta.

La questione preliminare era quindi decisiva: prima di stabilire se le fotografie fossero state utilizzate illecitamente, il giudice doveva capire se chi agiva avesse davvero acquisito i diritti necessari.

Perché la forma della cessione segue il Regolamento Roma I

La Corte separa due piani che, nella pratica, vengono spesso sovrapposti.

Il Regolamento Roma II disciplina le obbligazioni extracontrattuali derivanti dalla violazione di un diritto di proprietà intellettuale. Il suo articolo 8 richiama la legge del Paese per il quale la protezione è richiesta. Questa regola governa, tra l’altro, la valutazione dell’illecito e delle conseguenze della violazione.

La validità formale dell’accordo tra autore e avente causa ha però natura contrattuale. Il fatto che venga discussa in una causa contro un terzo non ne modifica la qualificazione. Per questa specifica domanda occorre quindi applicare Roma I, comprese le regole dell’articolo 11 sulla forma del contratto.

La distinzione evita un risultato instabile: lo stesso contratto non dovrebbe essere considerato valido o invalido in funzione del tipo di processo nel quale viene esaminato. La legge applicabile dipende dalla natura della questione, non dalla veste processuale assunta dalla controversia.

Ciò che la sentenza non decide

La pronuncia non afferma che ogni aspetto del diritto d’autore sia liberamente regolabile dalle parti attraverso una clausola di scelta della legge. La trasferibilità del diritto, l’estensione della protezione e la violazione restano questioni distinte, soggette alle rispettive norme di conflitto e alle disposizioni inderogabili applicabili.

La Corte chiarisce un punto più circoscritto: quando il problema riguarda la forma del contratto con cui sono stati attribuiti diritti esclusivi di utilizzazione, la regola di conflitto va cercata in Roma I. Sarà poi il giudice nazionale a individuare la legge concretamente applicabile e a verificare se l’accordo ne rispetti i requisiti.

Neppure una clausola sulla legge applicabile risolve automaticamente ogni profilo. Roma I contiene regole specifiche sulla validità formale e salvaguarda, in determinati casi, norme imperative e collegamenti che non possono essere eliminati dalla sola volontà delle parti.

La catena dei diritti diventa parte della due diligence

Per un’impresa, il rischio non riguarda soltanto le fotografie. Lo stesso problema può emergere con software, video, campagne pubblicitarie, design, testi, banche dati e contenuti prodotti da freelance, agenzie o società del gruppo.

Diritti, territorio e durata

Nei rapporti transfrontalieri dovrebbero essere ricostruiti almeno quattro passaggi:

  • chi ha creato originariamente l’opera e in quale qualità;
  • quali diritti sono stati ceduti o concessi in licenza, per quali territori e per quanto tempo;
  • quale legge governa il contratto e quali requisiti formali richiede;
  • se ogni passaggio successivo della catena è documentato e opponibile.

Questa analisi incide direttamente sul valore dell’asset. In un’acquisizione, in un finanziamento garantito da proprietà intellettuale o in un accordo di distribuzione, un diritto non trasferito validamente può ridurre il valore atteso, impedire lo sfruttamento esclusivo o indebolire la capacità di bloccare un concorrente.

Forma e continuità documentale

La due diligence dovrebbe quindi andare oltre l’elenco delle registrazioni e dei domini. Occorre esaminare i contratti con autori, dipendenti, consulenti e fornitori, verificando firme, allegati, specificazione dei diritti e continuità dei trasferimenti.

Scelta della legge e forma scritta devono essere progettate insieme

La decisione suggerisce un metodo contrattuale semplice, ma spesso trascurato. La clausola sulla legge applicabile non dovrebbe essere inserita alla fine come formula standard. Deve essere coordinata con il modo in cui il contratto viene concluso, modificato e provato.

Se il rapporto nasce attraverso ordini, email, piattaforme digitali o scambi tra società di Paesi diversi, è necessario stabilire quando l’accordo si perfeziona, chi ha potere di sottoscriverlo e quale documento contiene l’effettivo trasferimento. Una generica autorizzazione all’uso può non equivalere alla concessione di un diritto esclusivo; il pagamento del corrispettivo non colma necessariamente un difetto di forma.

È utile inoltre distinguere la licenza dalla cessione, indicare modalità di sfruttamento, territorio, durata, esclusiva, facoltà di sublicenza e utilizzi futuri. Garanzie sulla titolarità e obblighi di collaborazione in caso di contestazione completano la protezione, ma non sostituiscono un trasferimento valido.

Contratti digitali e prove: l’informalità ha un costo

Molte operazioni creative vengono gestite con strumenti rapidi: una cartella condivisa, un messaggio di approvazione, una fattura e la consegna dei file. Questa efficienza operativa può nascondere una debolezza giuridica.

Quando più ordinamenti sono coinvolti, la domanda non è soltanto se le parti fossero d’accordo, ma se quell’accordo sia stato espresso nella forma riconosciuta dalla legge individuata attraverso Roma I. Conservare versioni, firme elettroniche, procure, ordini e accettazioni non è quindi un adempimento burocratico: è ciò che rende difendibile l’esclusiva.

Il tema si collega più in generale alla costruzione dei contratti d’impresa e delle garanzie: denominazione e intenzione economica non bastano se struttura, clausole e prova conducono a un risultato diverso da quello atteso. Nelle operazioni societarie, la stessa verifica dovrebbe entrare nella documentazione delle attività transfrontaliere fin dalla fase preparatoria.

La titolarità si costruisce prima della controversia

La sentenza del 24 settembre 2026 non amplia né restringe in astratto la protezione del diritto d’autore. Indica però dove cercare la risposta quando viene contestata la forma del contratto che trasferisce i diritti: nella disciplina delle obbligazioni contrattuali, non in quella dell’illecito.

Per le imprese, la lezione è più ampia. Un diritto immateriale vale quanto la catena documentale che consente di usarlo, trasferirlo e difenderlo. Nei rapporti internazionali, quella catena deve essere costruita conoscendo in anticipo quale legge valuterà la forma di ciascun passaggio.

La controversia sulla contraffazione arriva alla fine. La capacità di vincerla si decide spesso molto prima, quando il diritto passa dall’autore all’impresa.

Domande frequenti

Quale legge regola la forma della cessione dei diritti d’autore?
Secondo la sentenza CGUE del 24 settembre 2026, la validità formale del contratto di cessione o licenza è una questione contrattuale. La legge applicabile deve quindi essere individuata attraverso il Regolamento Roma I e, in particolare, le sue regole sulla forma del contratto.
Il Regolamento Roma II non si applica alle violazioni del diritto d’autore?
Roma II continua a disciplinare le obbligazioni extracontrattuali derivanti dalla violazione di diritti di proprietà intellettuale. Non determina però la validità formale del contratto con cui l’attore afferma di avere acquisito i diritti.
Una licenza verbale è sempre invalida?
No. La risposta dipende dalla legge applicabile al contratto e dai requisiti formali che essa prevede. Proprio per questo, nei rapporti transfrontalieri occorre individuare la legge applicabile prima di concludere che un accordo verbale sia sufficiente o insufficiente.
Che cosa deve controllare un’impresa nella catena dei diritti?
Deve verificare l’autore originario, l’estensione dei diritti trasferiti, territorio, durata, esclusiva, facoltà di sublicenza, legge applicabile, forma richiesta e continuità documentale di ogni successivo trasferimento.
Perché il tema è rilevante nelle operazioni di M&A?
Un diritto acquisito in modo invalido o non documentato può ridurre il valore degli asset immateriali, impedire lo sfruttamento esclusivo e indebolire le azioni contro terzi. La verifica dei contratti con autori e fornitori è quindi parte della due diligence.

Continua ad approfondire

Questo contributo rientra nell'area Contratti d'impresa, dove trovi il perimetro completo dell'assistenza dello Studio.

Newsletter

Ricevi i prossimi approfondimenti.

Iscriviti per ricevere via email le analisi dello Studio quando escono. Puoi disiscriverti in qualsiasi momento.

Contatto

Parliamo della tua questione

Ogni situazione richiede una lettura approfondita. Scrivici o richiedi un primo incontro riservato.