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Studio Legale Lione

Fiscalità internazionale

Perdite fiscali estere nelle fusioni: quando possono essere utilizzate in Italia

Il D.Lgs. 148/2026 disciplina l’utilizzo delle perdite estere definitive nelle fusioni con società italiane. Controllo, cessazione dell’attività e ricalcolo fiscale: cosa verificare prima di attribuire valore all’operazione.

Di Federico Lione6 min di letturadiritto-tributario
Illustrazione di due professionisti che esaminano un grafico delle perdite e un organigramma societario davanti a una mappa europea.

Una società estera chiude l’attività e viene incorporata dalla capogruppo italiana. Le perdite accumulate possono ridurre il reddito imponibile in Italia? Con il correttivo fiscale del 2026 la risposta può essere positiva, ma la fusione, da sola, non basta.

Il punto decisivo è un altro: quelle perdite devono essere definitivamente inutilizzabili nello Stato estero e riferirsi a una struttura di controllo che soddisfa i requisiti della norma. Prima di attribuire loro un valore nella riorganizzazione, occorre ricostruire anni di partecipazioni, attività cessate e regole fiscali locali.

Perdite fiscali estere definitive: cosa prevede il correttivo 2026

L’articolo 10 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 inserisce nell’articolo 181 del TUIR i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. Il decreto è stato pubblicato l’11 agosto ed è entrato in vigore il 12 agosto 2026: non si tratta quindi di una proposta.

La nuova disposizione riguarda una società residente nell’Unione europea oppure in uno Stato dello Spazio economico europeo con il quale l’Italia abbia un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. La società estera deve partecipare a una fusione con una o più società residenti, dalla quale risulti una società residente, oppure essere incorporata da una società residente.

Il beneficio previsto consiste nella possibilità di portare le perdite in diminuzione del reddito dell’incorporante o della società risultante. Non è un rimborso della perdita economica e non introduce una compensazione generale dei risultati di tutte le società del gruppo.

Lo stesso articolo 10 inserisce disposizioni corrispondenti nell’articolo 191 del testo unico di cui al D.Lgs. 117/2026. Qui esaminiamo i requisiti introdotti dal correttivo, non l’intera disciplina fiscale delle fusioni né il trattamento di operazioni già perfezionate.

Il controllo deve essere verificato anche negli anni delle perdite

Il rapporto tra le società non si fotografa soltanto al momento della fusione. La condizione deve ricorrere sia nei periodi d’imposta in cui sono state realizzate le perdite fiscali, sia alla data di efficacia della fusione richiamata dalla norma, ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs. 19/2023.

Occorre che una delle partecipanti controlli l’altra o le altre, oppure che tutte siano controllate dallo stesso soggetto. Il comma 1-ter rinvia alle fattispecie dell’articolo 2359, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice civile. Non è sufficiente qualificare informalmente le società come “appartenenti allo stesso gruppo”.

Per la società partecipata priva di assemblea ordinaria dei soci, il comma 1-quater considera una partecipazione al patrimonio o al capitale superiore al 50%, tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.

La conseguenza pratica è rilevante per chi prepara l’operazione: una visura aggiornata e l’organigramma attuale non ricostruiscono, da soli, il controllo nei periodi precedenti. Servono anche la storia delle partecipazioni e le date delle variazioni. L’acquisto di una società che ha già accumulato perdite non rende automaticamente soddisfatto questo requisito.

Quando la perdita è davvero definitiva

La norma richiede che le perdite non possano più essere utilizzate nello Stato di residenza perché la società ha cessato l’attività economica e ha alienato a terzi, o comunque dismesso, tutti i beni relativi all’impresa. A questo si aggiunge un requisito giuridico: secondo la normativa dello Stato estero, le perdite non devono poter essere utilizzate in caso di trasferimento del controllo a terzi.

Questi elementi devono ricorrere insieme. Non bastano un periodo senza ricavi, la decisione di chiudere o la previsione di non produrre più utili. Occorre verificare tanto ciò che è effettivamente accaduto all’attività e ai beni, quanto ciò che la legge estera consente ancora di fare con le perdite.

Un esempio ipotetico chiarisce la distinzione. La controllata ha interrotto le vendite, ma conserva ancora beni relativi all’impresa non alienati né dismessi. Descriverla come “inattiva” non dimostra il requisito richiesto dalla nuova disposizione. Analogamente, una relazione sulla cessazione non risolve il diverso problema dell’utilizzo delle perdite in caso di cambio del controllo.

L’importo estero non si trasferisce senza ricalcolo

L’articolo 10 richiede che le perdite siano determinate applicando le disposizioni del Titolo II, Capo II, Sezione I del TUIR. Il numero indicato nella dichiarazione estera non può quindi essere assunto senza verifiche come importo utilizzabile in Italia.

Perdita di bilancio, perdita fiscale locale e perdita rideterminata secondo le regole italiane sono grandezze da distinguere. La riconciliazione deve rendere comprensibili i passaggi dal dato di partenza all’importo rilevante. Una traduzione dei documenti non sostituisce questa analisi.

Per il piano dell’operazione, ne deriva una cautela semplice: l’ammontare delle perdite non coincide con un risparmio d’imposta certo e immediato. Quantificazione, riconoscibilità e concreto utilizzo vanno esaminati separatamente prima di inserirne gli effetti nelle valutazioni economiche.

Quali documenti preparare prima della fusione

Dalle condizioni della norma ricaviamo un percorso di verifica in quattro parti. È un metodo operativo, non un elenco di documenti imposto dal decreto e sufficiente, da solo, a garantire il riconoscimento fiscale.

  • Storia del controllo: partecipazioni, diritti rilevanti, passaggi nella catena societaria e periodi di formazione delle perdite.
  • Cessazione e beni: evidenze dell’interruzione dell’attività economica e dell’alienazione o dismissione di tutti i beni relativi all’impresa.
  • Diritto estero: analisi documentata dell’inutilizzabilità delle perdite, compresa l’ipotesi del trasferimento del controllo a terzi.
  • Ricalcolo italiano: dichiarazioni e dati di origine, criteri applicati e prospetto di riconciliazione delle perdite.

Il lavoro richiede il coordinamento tra chi segue la fusione e chi conosce il regime fiscale della società estera. È il punto di incontro tra operazioni straordinarie e riorganizzazioni e fiscalità internazionale: i documenti societari spiegano il controllo; quelli fiscali, il trattamento della perdita; quelli operativi, la cessazione effettiva.

Prima il diritto a utilizzare le perdite, poi il valore dell’operazione

La nuova disciplina offre un riferimento espresso per le perdite estere definitive nelle fusioni considerate. Non autorizza però a trattare ogni perdita di una partecipata europea come una risorsa fiscale già disponibile in Italia.

Per un gruppo che sta semplificando la propria struttura, la sequenza utile è verificare il perimetro dell’operazione, ricostruire i requisiti e quantificare le perdite secondo le regole richieste. Solo dopo si può valutare quale peso attribuire al relativo effetto fiscale. Invertire questa sequenza espone il progetto a un’aspettativa economica non ancora dimostrata.

Se stai valutando una fusione con una partecipata estera, puoi richiedere un confronto con Studio Legale Lione sul coordinamento tra struttura societaria, condizioni fiscali e documentazione dell’operazione.

Quadro esaminato all’11 settembre 2026. Informazioni generali sui requisiti introdotti dall’articolo 10 del D.Lgs. 148/2026; il concreto utilizzo richiede l’esame dell’intera disciplina applicabile e della normativa dello Stato estero.

Domande frequenti

Una fusione consente sempre di utilizzare in Italia le perdite di una società estera?
No. La nuova disciplina riguarda le società e le fusioni indicate dall’articolo 181, comma 1-bis, del TUIR e richiede insieme il rapporto di controllo previsto, la definitività delle perdite all’estero e la loro determinazione secondo le regole italiane.
Basta che la società estera abbia cessato l’attività?
No. La norma richiede anche l’alienazione a terzi o la dismissione di tutti i beni relativi all’impresa e l’impossibilità, secondo il diritto estero, di utilizzare le perdite se il controllo viene trasferito a terzi.
Il controllo si verifica soltanto alla data della fusione?
No. Il rapporto richiesto deve sussistere sia nei periodi d’imposta di realizzazione delle perdite sia alla data di efficacia della fusione richiamata dalla disposizione.
L’importo della perdita dichiarata all’estero è automaticamente utilizzabile?
No. Le perdite devono essere determinate applicando le disposizioni italiane richiamate dalla norma. Occorre distinguere il dato contabile, il dato fiscale estero e l’importo rideterminato ai fini italiani.

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