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Studio Legale Lione

Crisi d’impresa e aiuti di Stato

Amministrazione straordinaria e aiuti energetici: cosa chiarisce la CGUE

La sentenza del 24 settembre 2026 chiarisce perché un’impresa insolvente in amministrazione straordinaria può essere esclusa dalle agevolazioni per energivori e gasivori. La continuità aziendale non cancella la qualifica europea di impresa in difficoltà, ma non impedisce ogni forma di sostegno pubblico.

Di Federico Lione8 min di letturacrisi-impresa-ristrutturazioni
Due professionisti esaminano un piano di ristrutturazione davanti a un impianto industriale ad alta intensità energetica

Un’impresa ammessa all’amministrazione straordinaria per insolvenza può essere esclusa dalle agevolazioni destinate alle imprese energivore e gasivore. La finalità conservativa della procedura — risanare o cedere i complessi aziendali mantenendo la continuità — non basta a farle perdere la qualifica europea di «impresa in difficoltà».

È il principio affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 24 settembre 2026, cause riunite C-503/25 e C-504/25. La decisione riguarda il diniego opposto a una grande impresa industriale inserita nell’elenco dei soggetti ad alto consumo di gas naturale e di energia elettrica per il 2025. Il caso ha una portata più ampia: nella costruzione di un piano di risanamento, lo status concorsuale può modificare radicalmente il perimetro degli aiuti utilizzabili.

La conclusione non equivale però a un divieto generale di sostegno pubblico. La sentenza distingue le agevolazioni energetiche, rivolte a obiettivi ambientali e di competitività, dagli aiuti specificamente destinati al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà. Per amministratori, commissari, finanziatori e investitori, questa distinzione deve entrare nel piano finanziario fin dall’inizio.

Il caso: insolvenza e accesso alle agevolazioni per energivori e gasivori

La società interessata era stata ammessa all’amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 347/2003 e dichiarata insolvente dal Tribunale di Milano il 29 febbraio 2024. Nel novembre dello stesso anno aveva chiesto di essere inserita, per il 2025, negli elenchi delle imprese a forte consumo di gas naturale e di energia elettrica.

La Cassa per i servizi energetici e ambientali aveva respinto entrambe le richieste. Le disposizioni italiane che disciplinano i due regimi escludono infatti le imprese in difficoltà secondo la definizione contenuta nella disciplina europea sugli aiuti di Stato.

Il TAR Lombardia ha domandato alla Corte di giustizia se tale esclusione fosse compatibile con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tenuto conto della funzione dell’amministrazione straordinaria: conservare il valore produttivo di grandi imprese insolventi attraverso un programma di cessione o di ristrutturazione.

Perché l’amministrazione straordinaria indica un’impresa in difficoltà

Le linee guida europee sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione qualificano come impresa in difficoltà anche quella oggetto di una procedura concorsuale per insolvenza o che soddisfa i requisiti per esservi assoggettata su richiesta dei creditori.

La Corte osserva che l’amministrazione straordinaria è compresa tra le procedure concorsuali elencate dal regolamento europeo sulle procedure di insolvenza. Soprattutto, l’ammissione al regime presuppone l’accertamento dell’insolvenza. Spetta al giudice nazionale verificare in concreto questo requisito, ma, quando la procedura dipende da tale accertamento, la classificazione europea opera.

La finalità di risanamento non modifica la conclusione. Una procedura può essere orientata alla prosecuzione dell’attività e, nello stesso tempo, riguardare un’impresa che non è in grado di fronteggiare regolarmente le proprie obbligazioni. Continuità aziendale e assenza di difficoltà non sono sinonimi.

Questo passaggio è importante anche fuori dal caso deciso. Nel diritto della crisi, la procedura può servire a preservare il valore e a rendere possibile un ritorno alla sostenibilità. Nel diritto europeo degli aiuti di Stato, però, l’insolvenza resta un criterio che incide sull’ammissibilità a specifici regimi.

Perché gli aiuti energetici possono escludere le imprese in difficoltà

Le agevolazioni esaminate riducono determinati oneri legati al consumo di energia elettrica e gas. La loro funzione è sostenere la competitività delle imprese esposte ai costi energetici e, nel quadro europeo più recente, accompagnare obiettivi climatici e ambientali.

La disciplina europea del settore esclude dal proprio ambito le imprese in difficoltà. Secondo la Corte, gli Stati membri possono inoltre stabilire condizioni di accesso più rigorose rispetto a quelle minime consentite dal diritto dell’Unione. Nel caso italiano, l’esclusione contestata non aggiungeva una barriera estranea al quadro europeo: ne riproduceva il limite soggettivo.

La ragione non è punitiva. I regimi generali per energia e ambiente non sono concepiti per finanziare il ritorno alla sostenibilità economica di un’impresa insolvente. Destinare la stessa misura a soggetti sani e a imprese bisognose di un intervento di salvataggio altererebbe obiettivi, valutazioni e condizioni dell’aiuto.

Ciò che la sentenza non dice: nessun divieto generale di aiuti

La decisione non afferma che un’impresa in amministrazione straordinaria sia esclusa da ogni sostegno pubblico. Stabilisce che il diritto dell’Unione non impedisce a una normativa nazionale di negarle le specifiche agevolazioni per imprese a forte consumo di energia quando la procedura presuppone l’insolvenza.

Gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione seguono una logica diversa. Possono essere autorizzati proprio perché il beneficiario è in difficoltà, ma richiedono condizioni stringenti: temporaneità del sostegno di salvataggio, piano credibile di ritorno alla redditività, contributo proprio ai costi, limitazione delle distorsioni della concorrenza e, quando applicabile, principio dell’aiuto «una tantum».

La distinzione è concreta. Nel febbraio 2026 la Commissione europea ha autorizzato un prestito pubblico fino a 390 milioni di euro a favore della stessa impresa come aiuto al salvataggio. Quel provvedimento non contraddice l’esclusione dalle agevolazioni energetiche: applica un quadro giuridico differente, costruito per affrontare una crisi di liquidità e soggetto a obblighi specifici.

L’effetto sui piani di risanamento e sulle decisioni di investimento

Un piano industriale può assumere la continuità degli impianti, la stabilizzazione dei costi energetici e il mantenimento dei volumi produttivi. Se include automaticamente bonus o riduzioni d’oneri disponibili per le imprese del settore, rischia però di sovrastimare la liquidità e sottostimare il fabbisogno finanziario.

La verifica dovrebbe precedere l’approvazione del piano e distinguere almeno quattro elementi:

  • la base europea e nazionale di ciascuna misura;
  • la definizione di impresa in difficoltà applicabile al regime;
  • la data alla quale devono essere posseduti i requisiti;
  • gli effetti dell’apertura, della prosecuzione o della chiusura della procedura.

Per amministratori e commissari, questa mappa serve a costruire previsioni finanziarie realistiche e a motivare le scelte sulla continuità. Si collega al tema degli adeguati assetti e dei flussi informativi al consiglio di amministrazione: la disponibilità di un incentivo non può essere trattata come un dato certo finché i requisiti soggettivi non sono stati verificati.

Per banche, fondi e potenziali acquirenti, l’analisi incide sulla due diligence. Un’agevolazione inclusa nel business plan può influenzare l’EBITDA prospettico, il valore degli asset e la capacità di servizio del debito. La sua perdita non è soltanto una questione amministrativa: può cambiare il prezzo, la struttura del finanziamento o le condizioni per il closing.

La qualifica di impresa in difficoltà deve essere letta misura per misura

L’errore opposto sarebbe considerare la definizione come un’etichetta immutabile, capace di produrre lo stesso effetto in ogni settore. La sentenza applica una nozione europea a due regimi determinati e lascia al giudice nazionale la verifica che l’ammissione all’amministrazione straordinaria dipenda effettivamente dall’insolvenza.

Ogni misura deve quindi essere esaminata nella propria disciplina. Cambiano la base giuridica, l’autorità competente, la finalità dell’intervento e il momento nel quale il requisito va verificato. Anche all’interno di una ristrutturazione, strumenti fiscali, agevolazioni energetiche, garanzie pubbliche e aiuti al salvataggio non possono essere sommati senza controllare compatibilità e cumulo.

Lo stesso metodo è utile nelle operazioni sull’azienda in crisi. L’approfondimento sulla responsabilità tributaria del cessionario mostra perché gli effetti della procedura debbano essere isolati per istituto; quello sulla transazione fiscale e i tributi locali evidenzia come il perimetro del sostegno cambi secondo lo strumento utilizzato.

La continuità non sostituisce la verifica di eleggibilità

La sentenza del 24 settembre 2026 impone una lettura meno intuitiva ma più rigorosa. Un’impresa può conservare stabilimenti, occupazione e prospettive industriali e restare, giuridicamente, un’impresa in difficoltà. La finalità di risanamento spiega perché l’attività prosegue; non rende automaticamente accessibili le agevolazioni pensate per soggetti che si trovano fuori da una procedura di insolvenza.

Per questo il piano di ristrutturazione deve separare ciò che sostiene l’operatività ordinaria da ciò che finanzia il superamento della crisi. Il primo gruppo di misure può escludere le imprese in difficoltà; il secondo può ammetterle, ma a condizioni molto più severe.

Nella finanza della crisi, la domanda non è soltanto quanto sostegno pubblico sia disponibile. È quale sostegno sia giuridicamente compatibile con lo stato dell’impresa, in quale momento e con quali vincoli. Un piano credibile comincia da questa distinzione.

Domande frequenti

Un’impresa in amministrazione straordinaria può accedere agli aiuti energetici?
Non sempre. La sentenza CGUE del 24 settembre 2026 ammette che la normativa nazionale escluda dalle agevolazioni per imprese energivore e gasivore i soggetti in amministrazione straordinaria, quando l’accesso alla procedura presuppone l’insolvenza e quindi la qualifica europea di impresa in difficoltà.
La finalità di risanamento elimina la qualifica di impresa in difficoltà?
No. La prosecuzione dell’attività e l’obiettivo di recuperare l’equilibrio economico non cancellano l’insolvenza che ha determinato l’apertura della procedura. Continuità aziendale e assenza di difficoltà sono concetti distinti.
La sentenza vieta ogni aiuto pubblico alle imprese insolventi?
No. La decisione riguarda specifiche agevolazioni per energia elettrica e gas. Gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione possono essere concessi alle imprese in difficoltà, ma seguono un quadro diverso e richiedono condizioni rigorose.
Qual è l’effetto pratico sui piani di ristrutturazione?
Bonus energetici e altri incentivi non dovrebbero essere inclusi nel piano come risorse certe prima di aver verificato la base giuridica della misura, la definizione di impresa in difficoltà, la data di possesso dei requisiti e le regole sul cumulo.
Che cosa devono verificare investitori e finanziatori?
Devono controllare se le agevolazioni incorporate nel business plan siano effettivamente accessibili durante la procedura. La perdita di un incentivo può incidere su margini prospettici, fabbisogno di cassa, servizio del debito, valutazione e condizioni dell’operazione.

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