Diritto doganale e commercio internazionale
Nuovo Codice doganale UE: obblighi dell’importatore e scadenze
Il Regolamento (UE) 2026/2108 attribuisce all’importatore responsabilità su dati, oneri e conformità delle merci. Ecco le regole già efficaci e le tappe della transizione digitale fino al 2034.

Il nuovo Codice doganale dell’Unione sposta il centro della verifica dalla singola dichiarazione alla qualità dei dati e dei controlli dell’impresa. Per chi importa, la scelta del rappresentante doganale e la documentazione ricevuta dal fornitore incidono direttamente sulla possibilità di dimostrare valore, conformità e corretta circolazione delle merci.
Il Regolamento (UE) 2026/2108, pubblicato il 19 settembre 2026, è entrato in vigore il 20 settembre. La sua applicazione generale comincia il 21 settembre 2027. Alcune norme sulla valutazione doganale operano già; la migrazione al centro doganale digitale dell’UE proseguirà invece per più anni. Distinguere queste date è essenziale per programmare contratti, sistemi informativi e costi.
Un importatore identificabile e obblighi che vanno oltre il dazio
L’articolo 27 stabilisce che vi è un solo importatore alla volta. A tale soggetto attribuisce il compito di fornire o rendere disponibili le informazioni richieste prima dello svincolo, conservarle, garantire il pagamento dei dazi e degli altri oneri dovuti e assicurare la conformità delle merci alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, conservando scritture adeguate a provarla. Prevede inoltre la comunicazione di movimenti sospetti o manipolazioni non autorizzate di cui l’importatore sia a conoscenza.
La disposizione, soggetta alla decorrenza generale del 21 settembre 2027, rende ancora più importante stabilire in ogni operazione chi assuma formalmente il ruolo di importatore. Una clausola commerciale che attribuisce al fornitore la preparazione dei documenti può disciplinare il rapporto fra le parti; da sola non cambia gli obblighi che il Codice collega alla posizione doganale dell’importatore.
La rappresentanza indiretta richiede un esame particolare. Per l’articolo 33, se il rappresentante agisce in nome proprio per conto di un importatore stabilito nell’Unione, risponde in solido con quest’ultimo degli obblighi dell’articolo 27, paragrafo 2. Se agisce per conto di un soggetto non stabilito nell’Unione, è considerato importatore ai fini di quegli stessi obblighi. Nella rappresentanza diretta, invece, il rappresentante agisce in nome e per conto dell’altra persona. La qualifica effettiva va quindi verificata prima di affidare lo sdoganamento a un intermediario.
Quali disposizioni si applicano già dal 20 settembre 2026
L’articolo 287 anticipa espressamente alcune norme alla data di entrata in vigore. Fra queste vi sono gli articoli 175 e 179, paragrafo 4, relativi al valore delle merci acquistate nell’ambito di vendite a distanza, e l’articolo 180 sul valore ai fini di eventuali dazi all’esportazione.
Per le vendite a distanza, l’articolo 175 assume come riferimento la vendita stessa, anche quando l’acquisto avviene mentre le merci si trovano in un deposito doganale per vendite a distanza dopo l’ingresso nell’Unione. Se l’importatore non dissipa dubbi ragionevoli sul fatto che il valore dichiarato corrisponda al prezzo totale effettivamente pagato o da pagare, l’articolo 179, paragrafo 4, consente alle autorità di rideterminare il valore con il metodo secondario appropriato; l’importatore conserva la possibilità di fornire le informazioni giustificative entro un termine ragionevole.
Per un gruppo che vende attraverso una piattaforma, questo richiede una riconciliazione affidabile tra prezzo pagato dal cliente, sconti, fattura, dati della piattaforma e valore dichiarato. L’articolo 180 disciplina invece come determinare il valore quando sono previsti dazi all’esportazione: non introduce un dazio generalizzato su ogni esportazione.
Il calendario del centro doganale digitale
Il centro doganale digitale dell’UE è concepito dall’articolo 36 come piattaforma centralizzata per lo scambio di dati con e fra le autorità. La sua operatività non coincide con l’entrata in vigore del Codice. L’articolo 285 scandisce la transizione:
- Fino al 30 giugno 2028: per vincolare le merci a un regime doganale resta richiesta la dichiarazione appropriata.
- Dal 1° luglio 2028: gli importatori per le vendite a distanza e i soggetti che scelgono il regime IOSS utilizzano il centro per le operazioni indicate dall’articolo 285, paragrafo 2.
- Dal 1° marzo 2031: gli altri importatori, gli esportatori e i titolari del regime di transito possono scegliere fra dichiarazione e comunicazione dei dati attraverso il centro.
- Dal 1° marzo 2034: per tali operatori la comunicazione dei dati attraverso il centro diventa la via prescritta per vincolare le merci al regime pertinente.
Perciò la dichiarazione doganale non scompare oggi. La fase di migrazione lascia tempo per integrare sistemi commerciali, contabilità, logistica e conservazione documentale, ma rende utile individuare sin d’ora chi produce ciascun dato e chi ne verifica la coerenza.
AEO e Trust and Check: accesso alle semplificazioni
Il Codice mantiene lo status di operatore economico autorizzato (AEO) e introduce quello di operatore economico di fiducia e certificato, spesso indicato come Trust and Check. Quest’ultimo non è attribuito automaticamente agli AEO. L’articolo 31 richiede, fra l’altro, almeno due anni di regolari operazioni doganali nell’attività, controlli interni affidabili, solvibilità, procedure sulla conformità delle merci e un sistema elettronico capace di rendere disponibili i dati pertinenti alle autorità. La verifica dello status riguarda anche l’effettiva applicazione delle procedure.
La scelta per un’impresa non è soltanto tecnologica. Mettere dati a disposizione in modo continuativo presuppone che prezzo, classificazione, origine, licenze e percorso della merce possano essere ricostruiti a partire da registrazioni coerenti. Un software può collegare i sistemi; la credibilità della catena informativa dipende dai processi e dalle persone che li alimentano.
Audit, contratti e organizzazione dell’impresa
Quando saranno applicabili, gli articoli 68 e 69 consentiranno controlli a posteriori su dati, documenti e scritture, nonché audit su gestione, procedure, logistica e controlli interni. Il controllo può estendersi alle operazioni precedenti o successive relative alle stesse merci e, alle condizioni previste, coinvolgere altri soggetti professionalmente interessati che detengono dati pertinenti. Non significa che ogni impresa debba concedere oggi un accesso continuo ai propri sistemi: il Codice descrive poteri e verifiche che devono essere letti insieme alle rispettive decorrenze.
La preparazione ragionevole parte da una mappa delle operazioni. Occorre identificare importatore e rappresentante; documentare da chi provengono classificazione, origine e valore; coordinare fatture, ordini, trasporto e dichiarazioni; assegnare controlli su licenze e norme di prodotto. Nei contratti di fornitura e distribuzione conviene prevedere documenti, tempi di trasmissione, verifiche e rimedi se un dato essenziale risulta errato o arriva dopo la spedizione.
Questo lavoro si collega ai controlli sulle merci a duplice uso, anche non listate e alla verifica delle misure restrittive nei pagamenti internazionali: classificazione doganale, autorizzazioni e screening sono verifiche distinte che devono dialogare nella medesima operazione.
La tassa sulle vendite a distanza ha una decorrenza condizionata
Il nuovo articolo 20 prevede una tassa di gestione dell’Unione, di importo fisso per articolo, per il trattamento delle richieste di immissione in libera pratica di merci vendute a distanza. L’importo deve essere stabilito con un atto delegato della Commissione. Secondo l’articolo 287, paragrafo 4, la disposizione che istituisce la riscossione si applicherà dieci giorni dopo l’entrata in vigore di tale atto. Il testo del Codice non fissa quindi, da solo, né l’importo né una data di calendario certa per l’avvio della tassa. Il costo va monitorato nella costruzione dei prezzi e dei contratti, evitando di trattarlo come una voce già quantificata.
La decisione da prendere oggi
La riforma offre un calendario lungo, ma le imprese che importano o organizzano vendite transfrontaliere hanno già un lavoro preciso: riconciliare i dati che descrivono la stessa merce lungo vendita, trasporto e dogana, e rendere verificabile la responsabilità di chi li produce. Il sistema digitale cambierà le modalità di trasmissione. La qualità delle decisioni su valore, conformità e rappresentanza dipende dall’organizzazione dell’impresa prima che i dati entrino nel sistema.
Fonte normativa: Regolamento (UE) 2026/2108 del 16 settembre 2026, in particolare articoli 20, 27, 31, 33, 36, 68, 69, 175, 179, 180, 285 e 287. Quadro verificato al 28 settembre 2026.
Domande frequenti
- Quando si applica il nuovo Codice doganale UE?
- Il Regolamento (UE) 2026/2108 è entrato in vigore il 20 settembre 2026 e si applica in via generale dal 21 settembre 2027. Alcune disposizioni sul valore doganale sono già applicabili; l’uso del centro doganale digitale segue scadenze successive.
- Chi è responsabile della conformità delle merci importate?
- L’articolo 27 attribuisce all’importatore il compito di garantire che le merci siano conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali e di conservare scritture adeguate. La disposizione segue la decorrenza generale del 21 settembre 2027; l’articolo 33 disciplina la responsabilità del rappresentante indiretto.
- Quando diventa obbligatorio il centro doganale digitale dell’UE?
- Dal 1° luglio 2028 è previsto per le operazioni indicate dall’articolo 285, paragrafo 2, relative alle vendite a distanza e al regime IOSS. Per gli altri importatori, gli esportatori e i titolari del transito l’uso è facoltativo dal 1° marzo 2031 e prescritto dal 1° marzo 2034.
- Lo status AEO diventa automaticamente Trust and Check?
- No. Il nuovo status di operatore economico di fiducia e certificato ha una domanda e criteri propri nell’articolo 31, fra cui operazioni doganali regolari da almeno due anni, controlli interni, solvibilità e disponibilità elettronica dei dati pertinenti.
- La tassa UE sulle vendite a distanza ha già importo e data certi?
- Il Codice prevede una tassa di gestione di importo fisso per articolo, da determinare con atto delegato. L’articolo 287, paragrafo 4, lega l’applicazione dell’articolo 20, paragrafo 2, a dieci giorni dopo l’entrata in vigore di tale atto; il regolamento, da solo, non indica un importo né una data di calendario definitiva.
