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Studio Legale Lione

Contratti internazionali e compliance

Prodotti dual use non listati: quando l’export richiede comunque un’autorizzazione

Un prodotto civile può ricadere nei controlli all’esportazione anche se non compare nell’elenco UE. Il decreto italiano del 1° settembre 2026 e le conclusioni dell’Avvocata generale nella causa C-538/25 mostrano come classificazione tecnica, destinazione e rischio debbano essere verificati su piani distinti.

Di Federico Lione9 min di letturacontratti-impresa
Un ingegnere e una responsabile compliance esaminano un motore aeronautico e documenti di esportazione in un hangar

Un prodotto non è fuori dall’export control soltanto perché non compare nell’elenco europeo dei beni a duplice uso. In determinate condizioni, anche un bene civile non listato può essere sottoposto ad autorizzazione preventiva sulla base delle sue caratteristiche tecniche, della destinazione e dei rischi di impiego.

Nel settembre 2026 tre sviluppi hanno reso questo punto particolarmente concreto. L’Italia ha introdotto un controllo nazionale su specifici motori aeronautici e componenti non compresi nell’allegato I del Regolamento (UE) 2021/821. La Commissione europea ha adottato l’aggiornamento annuale dell’elenco comune, che non è ancora in vigore. Infine, il 24 settembre, l’Avvocata generale Tamara Ćapeta ha proposto alla Corte di giustizia una lettura ampia della nozione di prodotto a duplice uso nella causa C-538/25.

La conseguenza per le imprese è netta: la verifica non può fermarsi al codice doganale o a una ricerca nell’allegato I. Deve ricostruire che cosa il prodotto può fare, chi lo riceve, dove è diretto e quali condizioni contrattuali e autorizzative governano la spedizione.

Tre novità diverse, da non confondere

Le tre fonti operano su piani differenti e devono essere tenute separate.

Il decreto del Ministro degli Affari esteri del 1° settembre 2026 è una misura nazionale già efficace. Dal 2 settembre, e per tre anni, subordina ad autorizzazione preventiva l’esportazione, l’intermediazione e l’assistenza tecnica relative a determinati motori a pistone alternativo o rotativo con accensione a scintilla utilizzabili nell’aviazione, nonché alle parti destinate esclusivamente o principalmente a tali motori, quando la destinazione finale è Armenia, Kazakhstan o Kirghizistan.

Il decreto riguarda espressamente prodotti non presenti nell’elenco UE. La ragione indicata è il rischio che la componentistica possa essere impiegata nella costruzione di veicoli aerei senza pilota e riesportata verso Russia o Bielorussia, eludendo le misure restrittive. Una disposizione transitoria stabilisce inoltre che i prodotti pervenuti in dogana dopo il 10 luglio 2026 senza autorizzazione non siano svincolati e che l’esportatore venga invitato a presentare domanda.

Il regolamento delegato adottato dalla Commissione il 14 settembre 2026 aggiorna invece l’allegato I con nuove tecnologie, fra cui attrezzature per semiconduttori, circuiti integrati avanzati, materiali compositi e tecnologie per turbine. Alla data di questo articolo l’aggiornamento non è ancora applicabile: entrerà in vigore dopo il periodo di controllo di Parlamento e Consiglio e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le conclusioni dell’Avvocata generale nella causa C-538/25, infine, non sono una sentenza e non vincolano la Corte. Propongono però un criterio interpretativo utile per comprendere come possa essere qualificato un prodotto civile non listato.

Il caso C-538/25: un aeromobile civile destinato a un’utilizzazione militare

La controversia riguarda un’impresa austriaca produttrice di aeromobili biposto per l’addestramento. Nel 2019 le autorità avevano autorizzato la fornitura di aeromobili, parti, simulatori e tecnologia all’aeronautica militare del Myanmar. Nel 2023, a fronte di una nuova domanda relativa agli stessi prodotti, l’autorizzazione è stata negata.

Il modello considerato era civile, privo di dotazioni militari e destinato alla formazione di base. Secondo l’autorità, tuttavia, poteva essere utilizzato per addestrare piloti militari e per voli di ricognizione. L’esportazione sollevava inoltre preoccupazioni connesse alla tutela dei diritti umani.

Il giudice austriaco ha chiesto alla Corte quali elementi debbano essere considerati per stabilire se un prodotto abbia anche un possibile impiego militare ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del Regolamento (UE) 2021/821.

La verifica proposta si svolge in due fasi

Il passaggio più utile delle conclusioni è la separazione tra due domande diverse.

Prima fase: che cosa può fare oggettivamente il prodotto

Per qualificare il bene come prodotto a duplice uso, l’Avvocata generale propone di guardare alle capacità oggettive e potenziali derivanti dalle sue caratteristiche fisiche e tecniche al momento dell’esportazione. Non sarebbe necessario che il prodotto dia un contributo essenziale alle capacità militari: anche l’addestramento di base di piloti militari, identico a quello dei piloti civili, potrebbe essere sufficiente.

Rientrerebbero così nella nozione i prodotti utilizzabili contemporaneamente in ambito civile e militare, quelli adatti ad usi alternativi senza modifiche e quelli progettati per finalità civili ma oggettivamente riconvertibili. L’esempio dei droni civili e dei loro componenti mostra perché una distinzione basata soltanto sull’originaria destinazione commerciale possa diventare insufficiente.

Seconda fase: perché quella specifica esportazione deve essere controllata

Identità dell’utilizzatore finale, situazione del Paese di destinazione, impiego previsto, capacità del destinatario di modificare il prodotto e rischio di sviamento non servirebbero, secondo le conclusioni, a definire in astratto la natura dual use del bene. Acquisterebbero rilievo nella fase successiva: stabilire se quella specifica esportazione debba essere autorizzata o vietata.

La distinzione evita due errori opposti. Il primo è ritenere automaticamente libera l’esportazione di tutto ciò che non figura nell’allegato I. Il secondo è trattare come soggetto a licenza qualsiasi prodotto che abbia una remota utilità per le forze armate.

Per i beni non listati, l’articolo 9 del Regolamento consente agli Stati membri di imporre controlli per ragioni di pubblica sicurezza o di rispetto dei diritti umani. L’autorità deve però motivare il collegamento tra le caratteristiche del prodotto, il contesto dell’operazione e il rischio che giustifica la restrizione. Tale motivazione deve essere controllabile dal giudice.

Perché la lista non esaurisce la due diligence

L’allegato I rimane il primo strumento di classificazione. Se un prodotto vi rientra, l’articolo 3 richiede l’autorizzazione all’esportazione. Ma il sistema europeo comprende anche controlli sull’uso finale, misure nazionali e clausole “catch-all” per prodotti non listati.

In Italia l’Autorità nazionale UAMA rilascia le autorizzazioni per esportazione, trasferimento, intermediazione, assistenza tecnica e transito dei prodotti a duplice uso. La stessa Autorità segnala espressamente la possibilità di sottoporre ad autorizzazione prodotti non listati quando ricorrono le condizioni previste.

Per questo una classificazione negativa non dovrebbe essere archiviata con la sola indicazione “non presente in lista”. Dovrebbe documentare almeno:

  • versione tecnica del prodotto, componenti, software e possibili configurazioni;
  • eventuali impieghi civili e militari oggettivamente possibili;
  • Paese di destinazione, utilizzatore finale e intermediari coinvolti;
  • uso dichiarato, luogo di installazione e rischio di riesportazione;
  • misure restrittive, controlli nazionali e provvedimenti catch-all applicabili;
  • data della verifica, perché elenchi e restrizioni cambiano nel tempo.

Questo metodo è coerente con la logica dei controlli sulle sanzioni internazionali: un fornitore esterno può supportare lo screening, ma la responsabilità della decisione resta nell’organizzazione che esporta.

Contratti internazionali: l’autorizzazione deve entrare nella struttura del deal

Il rischio autorizzativo non riguarda soltanto dogana e compliance. Può incidere su tempi di consegna, pagamento, garanzie, penali e responsabilità contrattuale.

Nei contratti di vendita, distribuzione, manutenzione o licenza tecnologica è opportuno coordinare la prestazione con il regime di export control. La conclusione o l’esecuzione dell’accordo può essere subordinata all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie; devono essere disciplinati i tempi di cooperazione, i documenti sull’end user e sull’end use, i costi del procedimento e gli effetti di un diniego, di una revoca o di una modifica normativa.

Clausole di sospensione, recesso o risoluzione possono evitare che l’impresa sia considerata inadempiente quando la consegna diventa illecita o non autorizzabile. Obblighi di non riesportazione, tracciabilità e informazione aiutano a ridurre il rischio, ma non sostituiscono la verifica normativa né rendono lecita un’operazione vietata.

La stessa attenzione alla legge e alla prova che vale nella costruzione dei contratti internazionali deve essere applicata alle autorizzazioni: chi deve richiederle, quali dichiarazioni del cliente sono necessarie e che cosa accade se l’autorità non decide nei tempi commerciali previsti.

Governance: vendite, ingegneria e legale devono decidere insieme

Un programma di conformità efficace non può essere affidato soltanto all’ufficio dogane. L’ingegneria conosce le capacità reali del prodotto; le vendite conoscono cliente e progetto; logistica e procurement vedono i passaggi della catena; legale e compliance devono collegare questi dati alle regole applicabili.

La decisione dovrebbe lasciare una traccia verificabile: classificazione tecnica, fonti consultate, screening delle parti, documenti ricevuti, ragioni dell’eventuale escalation e autorizzazioni ottenute. La verifica va ripetuta quando cambiano firmware, componenti, destinatario, Paese, utilizzo o intermediario.

Il decreto italiano del 1° settembre lo dimostra bene: lo stesso motore civile può richiedere un’autorizzazione in funzione della destinazione e del rischio di riesportazione. L’aggiornamento europeo del 14 settembre ricorda invece che anche la lista comune si muove con l’evoluzione tecnologica.

Ciò che è vigente e ciò che resta aperto

Alla data del 27 settembre 2026 il Regolamento (UE) 2021/821 è vigente; il decreto italiano del 1° settembre produce effetti dal 2 settembre e resta previsto per tre anni; l’aggiornamento 2026 dell’allegato I è stato adottato ma non è ancora entrato in vigore.

Le conclusioni nella causa C-538/25 sono una proposta interpretativa. La Corte potrà seguirle, modificarle o discostarsene. Non consentono quindi di presentare come già consolidata la lettura ampia della nozione di prodotto a duplice uso.

Offrono però una chiave operativa già utile: classificazione del prodotto e valutazione della singola esportazione sono passaggi distinti, entrambi necessari. Una lista dice dove iniziare il controllo. Non dice sempre dove finirlo.

Per un’impresa che opera su mercati internazionali, l’export control non è una formalità da svolgere prima della spedizione. È una variabile tecnica, contrattuale e di governance che deve entrare nella decisione commerciale fin dall’inizio.

Domande frequenti

Che cosa sono i prodotti dual use?
Sono beni, software e tecnologie utilizzabili sia per finalità civili sia per finalità militari. Il Regolamento (UE) 2021/821 disciplina esportazione, intermediazione, assistenza tecnica, transito e, per alcuni prodotti sensibili, trasferimenti intra-UE.
Un prodotto non presente nell’allegato I può richiedere autorizzazione?
Sì. Il sistema europeo prevede controlli sull’uso finale e consente misure nazionali o catch-all per prodotti non listati in presenza delle condizioni stabilite. In Italia il decreto del 1° settembre 2026 ne offre un esempio per specifici motori aeronautici e componenti destinati a tre Paesi.
Le conclusioni nella causa C-538/25 sono già vincolanti?
No. Sono le conclusioni dell’Avvocata generale presentate il 24 settembre 2026 e non vincolano la Corte di giustizia. La sentenza sarà pronunciata successivamente e potrà accogliere o meno la soluzione proposta.
Qual è la differenza tra classificazione e autorizzazione?
La classificazione riguarda le capacità oggettive e tecniche del prodotto. La decisione sull’autorizzazione considera la specifica operazione, inclusi destinazione, utilizzatore finale, uso previsto, rischio di sviamento, sicurezza e tutela dei diritti umani.
Che cosa dovrebbe prevedere un contratto soggetto a export control?
Dovrebbe disciplinare autorizzazioni necessarie, cooperazione documentale, dichiarazioni su end user ed end use, divieto di riesportazione, tempi, costi e conseguenze di diniego, revoca o modifica normativa. Le clausole non sostituiscono comunque gli obblighi di legge.

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