Diritto tributario e societario
STP e STA in società semplice: come ripartire gli utili a consuntivo
Il principio di diritto n. 3/2026 consente alle STP e STA in forma di società semplice di determinare a consuntivo le quote dei soci professionisti. La flessibilità non vale per i soci investitori e richiede criteri, atti e flussi coerenti.

Nelle STP e nelle STA costituite come società semplici, la quota di reddito dei soci professionisti può essere determinata anche dopo la chiusura dell’anno. Il termine ultimo è quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per i soci investitori, invece, resta la regola ordinaria: la quota deve essere stabilita in anticipo.
Il principio di diritto n. 3 del 23 settembre 2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce così un punto importante per gli studi professionali organizzati in forma societaria. La flessibilità riconosciuta alle associazioni professionali può applicarsi anche alle società tra professionisti e alle società tra avvocati, ma entro un perimetro preciso.
La novità pratica è significativa: la fiscalità può seguire il contributo professionale effettivamente prestato durante l’anno. Proprio per questo, però, statuto, accordi tra soci, criteri di valutazione e atto finale di attribuzione devono essere costruiti in modo coerente.
La regola generale dell’articolo 5 TUIR
Il punto di partenza è il regime di trasparenza previsto dall’articolo 5 del D.P.R. 917/1986. Il reddito delle società di persone è imputato ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla sua effettiva percezione.
Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, le quote si presumono proporzionali al valore dei conferimenti. Quando si vuole adottare una ripartizione differente, la regola ordinaria richiede che essa risulti da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata anteriore all’inizio del periodo d’imposta.
Per le associazioni tra persone fisiche che esercitano arti e professioni, lo stesso articolo introduce però una deroga temporale. Le quote possono essere fissate anche dopo la chiusura del periodo, purché l’atto intervenga entro il termine di presentazione della dichiarazione.
La ragione è legata alla natura dell’attività professionale. Il contributo di ciascun associato può emergere soltanto a consuntivo, quando sono noti incarichi svolti, responsabilità assunte e valore prodotto nel corso dell’anno.
Che cosa chiarisce il principio di diritto n. 3/2026
L’Agenzia ritiene applicabile questa flessibilità anche alle STP disciplinate dall’articolo 10 della legge 183/2011 e alle STA regolate dall’articolo 4-bis della legge 247/2012, quando sono costituite secondo il modello della società semplice.
Il chiarimento non riguarda indistintamente tutti i soci. Opera per le quote spettanti ai soci professionisti, il cui apporto può essere valutato sulla base dell’attività concretamente svolta. Non si estende alle quote dei soci non professionisti o investitori, per i quali continua a valere la disciplina ordinaria dell’articolo 5.
La distinzione è sostanziale, non soltanto terminologica. In una compagine mista occorre individuare chi esercita effettivamente la professione e chi partecipa con un apporto prevalentemente finanziario. Non sarebbe coerente utilizzare la qualifica formale di socio professionista per rendere variabile, a posteriori, una remunerazione che in concreto deriva dal capitale investito.
Imputazione fiscale e distribuzione finanziaria non coincidono
La regola chiarita dall’Agenzia riguarda l’imputazione del reddito per trasparenza. Il socio è tassato sulla propria quota anche se l’utile non è stato materialmente pagato.
Questo aspetto è decisivo nella progettazione degli accordi. Una quota fiscale elevata, non accompagnata da un’adeguata disponibilità finanziaria, può lasciare il professionista con un’imposta da versare prima di avere ricevuto la liquidità corrispondente. Al contrario, una distribuzione di cassa non coerente con le quote e con i rapporti tra soci può rendere più difficile ricostruire la natura dei pagamenti.
La possibilità di decidere a consuntivo, quindi, non elimina la necessità di coordinare:
- criteri di partecipazione agli utili;
- tempi e modalità delle distribuzioni;
- anticipazioni e prelievi effettuati durante l’anno;
- ritenute, acconti e fabbisogno fiscale dei soci;
- documentazione contabile e dichiarazione dei redditi.
Come costruire un riparto a consuntivo difendibile
Il chiarimento consente di fissare la percentuale dopo aver osservato il lavoro effettivamente svolto. Non suggerisce, però, di lasciare ogni decisione alla fine dell’anno senza criteri verificabili.
Distinguere con precisione le categorie di soci
Statuto, patti e libri sociali dovrebbero rendere riconoscibile la posizione dei soci professionisti e quella degli eventuali soci investitori. Se una persona cumula attività professionale e apporto di capitale, è opportuno separare le due componenti e documentarne la funzione.
Definire prima i criteri, anche se la percentuale arriva dopo
È prudente stabilire in anticipo quali elementi saranno considerati: incarichi originati e gestiti, ore o giornate lavorate, responsabilità organizzative, coordinamento dei collaboratori, rischi assunti e contributo alla struttura comune. I criteri non devono diventare un algoritmo rigido, ma devono consentire di spiegare perché la quota finale sia ragionevole.
Formalizzare il riparto entro la dichiarazione
La decisione deve risultare da un atto con i requisiti formali richiesti dall’articolo 5 TUIR e deve essere adottata entro il termine previsto per presentare la dichiarazione relativa all’anno interessato. Una tabella interna o uno scambio informale tra soci non offre la stessa certezza documentale.
Allineare decisione, contabilità e flussi finanziari
L’atto di riparto deve poter essere riconciliato con la contabilità, le certificazioni e le posizioni dichiarative dei soci. Anche anticipazioni e conguagli vanno qualificati correttamente. È lo stesso principio di tracciabilità esaminato nell’approfondimento sugli utili extracontabili nelle società a ristretta base: la difesa fiscale comincia dalla possibilità di ricostruire i flussi.
I limiti del chiarimento
Il principio di diritto non modifica il TUIR e non introduce una regola generale per ogni società professionale. Esprime l’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria su una fattispecie determinata.
Il suo ambito è circoscritto alle STP e STA costituite come società semplici e, al loro interno, alle quote dei soci professionisti. Per società in nome collettivo, società a responsabilità limitata o altre forme organizzative non è corretto trasferire automaticamente la stessa conclusione: occorre verificare la disciplina civilistica e fiscale applicabile al tipo scelto.
Resta inoltre necessario rispettare le regole proprie delle STP e delle STA sulla composizione della compagine, sull’esercizio dell’attività professionale e sull’indipendenza del professionista. La flessibilità fiscale non può correggere un assetto societario incoerente con la legge o con la realtà dell’attività svolta.
Perché il tema riguarda anche la governance dello studio
Ripartire l’utile di uno studio professionale significa attribuire valore a contributi diversi: sviluppo dei clienti, esecuzione degli incarichi, direzione delle persone, investimenti nella struttura e assunzione di responsabilità. Il principio di diritto rende possibile tradurre questa complessità nella quota fiscale dei soci professionisti, senza cristallizzarla prima che l’anno inizi.
La maggiore elasticità aumenta però il bisogno di una procedura credibile. Chi propone il riparto, chi lo approva, quali dati vengono utilizzati e come sono gestiti i conflitti di interesse sono domande che dovrebbero trovare risposta nei documenti societari. In questa prospettiva, i criteri di riparto fanno parte degli assetti amministrativi e organizzativi, non sono soltanto una decisione fiscale di fine anno.
La soluzione più solida è separare il momento della regola da quello del calcolo. I soci possono concordare prima un metodo trasparente e utilizzare i dati dell’anno per determinare dopo la percentuale effettiva.
Il chiarimento dell’Agenzia offre alle società professionali semplici uno spazio utile di flessibilità. Per usarlo bene non basta arrivare entro la scadenza: occorre arrivarci con criteri, atti e numeri capaci di raccontare la stessa storia.
Domande frequenti
- Che cosa chiarisce il principio di diritto n. 3/2026?
- Consente alle STP e alle STA costituite come società semplici di determinare entro il termine della dichiarazione dei redditi le quote di utili spettanti ai soci professionisti, sulla base dell’attività svolta nel periodo.
- Le quote dei soci professionisti devono essere fissate prima dell’inizio dell’anno?
- Non necessariamente. Per le STP e STA in forma di società semplice la quota del socio professionista può essere formalizzata dopo la chiusura del periodo d’imposta, purché entro il termine per presentare la relativa dichiarazione e con un atto avente i requisiti previsti dall’articolo 5 TUIR.
- La flessibilità vale anche per i soci investitori?
- No. Per i soci non professionisti o investitori resta la regola ordinaria: una diversa quota rispetto ai conferimenti deve risultare da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata anteriore all’inizio del periodo d’imposta.
- Il chiarimento si applica a tutte le forme di STP e STA?
- No. Il principio di diritto riguarda le STP e STA costituite secondo il modello della società semplice. Per società in nome collettivo, società a responsabilità limitata o altre forme occorre verificare separatamente la disciplina civilistica e fiscale applicabile.
- Il socio è tassato solo quando riceve materialmente l’utile?
- No. Nel regime di trasparenza dell’articolo 5 TUIR il reddito è imputato al socio in proporzione alla quota, indipendentemente dall’effettiva percezione. Per questo il riparto fiscale deve essere coordinato con distribuzioni, anticipazioni e liquidità necessaria per le imposte.
