Diritto societario e M&A
Trasformazioni societarie e imposte indirette: cosa chiarisce la CGUE
La Corte di giustizia chiarisce quando il cambiamento di forma di una società non può essere assoggettato a imposte indirette. La distinzione decisiva è tra trasformazione e nuovo conferimento di capitale, con effetti sulla progettazione e sulla documentazione delle riorganizzazioni.

Cambiare la forma giuridica di una società non significa necessariamente raccogliere nuovo capitale. Se la trasformazione avviene senza ulteriori conferimenti, il diritto europeo vieta di assoggettarla a un’imposta indiretta per il solo fatto che l’impresa assume una veste diversa, ferme le specifiche eccezioni previste dalla Direttiva 2008/7/CE.
È il principio affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 17 settembre 2026, causa C-197/25. La decisione riguarda un’imposta polacca, ma offre un criterio importante per strutturare e verificare le riorganizzazioni societarie anche in altri Stati membri: la qualificazione fiscale deve partire da ciò che accade al capitale e al patrimonio, non soltanto dal nome dell’operazione.
La sentenza non introduce un’esenzione generale per tutte le trasformazioni. Occorre accertare che non vi sia un conferimento di capitale e distinguere le imposte vietate da quelle che l’articolo 6 della Direttiva consente agli Stati membri di applicare.
Il caso C-197/25: stessa impresa, diversa forma societaria
La controversia nasce in Polonia. Una società in accomandita era stata trasformata in una società in nome collettivo. Dall’atto notarile risultava che i conferimenti dei soci erano rimasti dello stesso importo e che, al momento della trasformazione, non erano stati eseguiti ulteriori apporti in denaro o in natura.
L’amministrazione fiscale aveva comunque applicato l’imposta polacca sugli atti di diritto civile, ritenendo che la trasformazione avesse prodotto un aumento del patrimonio della società risultante. L’impresa ne aveva chiesto il rimborso, sostenendo che la mera prosecuzione del patrimonio già esistente non potesse essere trattata come un nuovo apporto.
Il giudice nazionale ha quindi chiesto alla Corte di giustizia se la facoltà riconosciuta agli Stati membri dall’articolo 9 della Direttiva 2008/7 permettesse di tassare la trasformazione tra due società di persone operanti a scopo di lucro.
Perché anche una società di persone può rientrare nella Direttiva
La Direttiva utilizza un concetto di “società di capitali” più ampio di quello normalmente impiegato nel diritto societario italiano. L’articolo 2, paragrafo 2, assimila infatti alle società di capitali ogni altra società, associazione o persona giuridica che persegua scopi di lucro.
La scelta risponde a una logica economica: operazioni equivalenti non dovrebbero ricevere un trattamento fiscale diverso soltanto perché l’impresa utilizza una determinata forma giuridica. In assenza di questa assimilazione, sarebbe sufficiente scegliere un tipo societario non elencato espressamente dalla Direttiva per sottrarre l’operazione al quadro armonizzato.
L’articolo 9 consente agli Stati membri, in determinate condizioni, di non trattare tali entità come società di capitali. La Corte ha però precisato che questa facoltà opera soltanto ai fini dell’imposta sui conferimenti. Non permette di disapplicare le altre protezioni previste dalla Direttiva per introdurre imposte indirette diverse.
La distinzione decisiva: trasformazione o conferimento di capitale
L’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), vieta le imposte indirette sulla trasformazione di una società di capitali in una società di capitali di tipo diverso. Poiché le entità con scopo di lucro sono assimilate alle società di capitali, la disposizione può comprendere anche una trasformazione tra società di persone.
Questa protezione opera, però, quando la trasformazione non è accompagnata da un conferimento di capitale. È quindi necessario confrontare l’operazione con le categorie elencate dall’articolo 3 della Direttiva: costituzione, aumento di capitale o di patrimonio mediante nuovi beni, capitalizzazione di riserve, determinate prestazioni dei soci e alcuni finanziamenti aventi una funzione assimilabile al capitale.
Nel caso polacco, la Corte ha osservato che, sulla base degli elementi disponibili, i conferimenti erano rimasti invariati e non risultavano nuovi apporti. La verifica definitiva spetta comunque al giudice nazionale. Questo limite è essenziale: la sentenza non consente di attribuire automaticamente neutralità fiscale a un’operazione soltanto perché qualificata come trasformazione.
Quali imposte possono ancora essere applicate
Il divieto dell’articolo 5 deve essere letto insieme all’articolo 6. La Direttiva consente agli Stati membri di mantenere specifiche imposte e diritti, tra cui:
- le imposte sul trasferimento di valori mobiliari;
- le imposte di trasferimento e le tasse di pubblicità fondiaria relative a immobili o aziende conferiti;
- le imposte su beni trasferiti a fronte di un corrispettivo diverso dalle quote sociali;
- le imposte sulla costituzione, iscrizione o cancellazione di ipoteche e altri vincoli;
- i diritti di carattere remunerativo e l’IVA.
La decisione non elimina quindi ogni possibile costo fiscale o amministrativo della riorganizzazione. Impone piuttosto di identificare il presupposto reale del tributo. Un’imposta collegata al semplice cambiamento di tipo societario deve essere distinta da un’imposta che remunera un servizio, colpisce un trasferimento immobiliare o riguarda un effettivo apporto patrimoniale.
Che cosa cambia per le operazioni in Italia e cross-border
La sentenza interpreta il diritto dell’Unione e il principio espresso è rilevante per tutti gli Stati membri. Non stabilisce, tuttavia, che qualsiasi imposta prevista dall’ordinamento italiano sulle trasformazioni sia automaticamente incompatibile con la Direttiva. Il caso riguardava una disciplina polacca e una specifica operazione tra società di persone.
Per applicare correttamente il principio occorre verificare la natura del tributo nazionale, la struttura dell’operazione, l’eventuale ingresso di nuove risorse e la presenza di beni o formalità riconducibili alle eccezioni dell’articolo 6. Nelle riorganizzazioni transfrontaliere, questa analisi va svolta per ciascun ordinamento coinvolto.
Il tema si collega più in generale alla progettazione delle operazioni societarie e di M&A: forma giuridica, flussi patrimoniali, continuità dei rapporti e trattamento fiscale devono essere letti insieme. La stessa attenzione è necessaria nelle fusioni transfrontaliere con perdite fiscali estere, dove la qualificazione europea dell’operazione convive con condizioni nazionali specifiche.
La documentazione che deve accompagnare la trasformazione
La pronuncia rende centrale la prova dell’assenza di un conferimento. Non basta che la delibera utilizzi la parola “trasformazione”: atto societario, contabilità e movimenti patrimoniali devono descrivere la stessa realtà.
Delibera e atto di trasformazione
I documenti societari dovrebbero indicare con chiarezza la continuità dell’impresa, il valore dei conferimenti già esistenti, l’eventuale permanenza delle partecipazioni e l’assenza di nuovi apporti. Se l’operazione modifica i diritti dei soci o prevede versamenti, finanziamenti o attribuzioni patrimoniali, questi elementi devono essere esaminati separatamente.
Situazione patrimoniale e registrazioni contabili
La situazione patrimoniale utilizzata per la trasformazione deve consentire di distinguere la prosecuzione del patrimonio dalla sua crescita per effetto di nuove risorse. Anche i movimenti intervenuti in prossimità dell’operazione meritano attenzione: un apporto eseguito poco prima o contestualmente può incidere sulla qualificazione, indipendentemente dalla denominazione scelta.
Mappatura delle imposte e delle formalità
Il memorandum fiscale dovrebbe collegare ogni prelievo al proprio presupposto: trasformazione, conferimento, trasferimento di beni, formalità immobiliare, garanzia o servizio amministrativo. Questo passaggio evita di invocare il divieto europeo contro tributi che rientrano nelle eccezioni e, al contrario, consente di individuare un’imposta che colpisce indebitamente il solo cambiamento di forma.
Tre errori da evitare nella pianificazione
Il primo errore è trattare la trasformazione come un blocco unitario. Una singola delibera può contenere operazioni economicamente diverse: modifica del tipo, aumento patrimoniale, ingresso di nuovi soci, trasferimento di beni o riorganizzazione dei finanziamenti. Ciascun elemento richiede una propria qualificazione.
Il secondo è confondere la continuità contabile con l’assenza di nuovi conferimenti. I valori possono essere rappresentati senza soluzione di continuità e, nello stesso tempo, l’operazione può includere nuove risorse o modifiche riconducibili all’articolo 3.
Il terzo è ricostruire il razionale fiscale soltanto dopo il pagamento dell’imposta. La sentenza mostra che il diritto al rimborso può dipendere da fatti e documenti formati al momento della trasformazione. Preparare prima la matrice tra passaggi societari, movimenti patrimoniali e tributi riduce l’incertezza e rende più solida l’eventuale interlocuzione con l’amministrazione.
La forma cambia, ma il prelievo deve seguire la sostanza
La sentenza C-197/25 non offre una scorciatoia fiscale. Offre un metodo: verificare se, dietro il cambiamento di tipo societario, vi sia davvero una raccolta di capitale oppure soltanto la prosecuzione della stessa impresa in una forma diversa.
Quando non entrano nuove risorse, tassare la trasformazione come se fosse un conferimento può ostacolare la libera circolazione dei capitali e le riorganizzazioni che la Direttiva intende proteggere. Quando invece l’operazione contiene apporti, trasferimenti o formalità ammesse dall’articolo 6, il prelievo può restare legittimo.
Per amministratori, soci e advisor, la conseguenza è concreta: la neutralità non nasce dall’etichetta dell’operazione. Si costruisce rendendo leggibili la struttura, i flussi e la funzione economica di ogni passaggio.
Per gli aspetti fiscali delle operazioni straordinarie è disponibile l’area dedicata al diritto tributario. Sul possibile sviluppo di un regime societario europeo armonizzato è disponibile anche l’approfondimento su EU Inc e società europea digitale.
Fonti ufficiali
Domande frequenti
- Quando una trasformazione societaria non può essere assoggettata a imposte indirette?
- Secondo la sentenza C-197/25, il divieto opera quando una società con scopo di lucro viene trasformata in un altro tipo societario senza un conferimento di capitale. Devono però essere verificate le caratteristiche concrete dell’operazione e le eccezioni previste dall’articolo 6 della Direttiva 2008/7/CE.
- La sentenza della CGUE elimina ogni imposta sulle trasformazioni societarie?
- No. La Direttiva consente, tra l’altro, imposte su determinati trasferimenti di beni o immobili, formalità ipotecarie, diritti remunerativi e IVA. La sentenza vieta di colpire con un’imposta indiretta il solo cambiamento di forma, quando non è accompagnato da un nuovo conferimento.
- La decisione si applica automaticamente alle trasformazioni italiane?
- La Corte interpreta il diritto dell’Unione e il principio deve essere rispettato dagli Stati membri. La causa riguardava però un’imposta polacca. Per ogni operazione italiana occorre verificare la natura del tributo, i fatti concreti e l’eventuale applicazione delle eccezioni della Direttiva.
- Come si verifica l’assenza di un conferimento di capitale?
- Occorre confrontare delibera, atto di trasformazione, situazione patrimoniale, registrazioni contabili e movimenti dei soci. I conferimenti devono risultare invariati e non devono emergere nuovi apporti, prestazioni o finanziamenti aventi una funzione assimilabile a un aumento di capitale.
- Quali documenti sono utili in una trasformazione transfrontaliera?
- Oltre agli atti societari e contabili, è utile una matrice che colleghi ciascun passaggio dell’operazione ai beni trasferiti, ai flussi patrimoniali, alle formalità e alle imposte previste in ogni Stato coinvolto. La qualificazione deve essere coerente tra documenti legali, contabilità e memorandum fiscale.
